Marcatura CE: tutto quello che c’è da sapere
Tra la legislazione europea di maggiore impatto per i consumatori rientrano senza dubbio le numerose direttive volte a creare un contesto giuridico armonizzato per la libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione europea, con il duplice scopo di assicurare il concreto funzionamento del mercato interno e di garantire nel contempo un elevato e uniforme livello di sicurezza per i consumatori europei.
Particolarmente nota è ad esempio la legislazione che regolamenta l’uso della marcatura CE, dal momento che i prodotti che vi rientrano sono inclusi in moltissimi settori che ricoprono una parte significativa di mercato europeo e anche di importazioni da paesi extra ue. Basti pensare, a titolo di esempio, a categorie di prodotti del comparto elettrico, elettronico, i macchinari, alcuni prodotti medicali, i dispositivi di sicurezza individuale e i giocattoli.
L’immagine del logo “CE” è sicuramente nota ad un gran numero di consumatori ed utilizzatori ma non sempre se ne conosce il vero significato e funzione. Spesso si pensa che la marcatura CE debba essere apposta su tutti i prodotti mentre in realtà, se il prodotto non rientra tra le categorie ad oggi oggetto di legislazione sulla marcatura CE, è un errore inserirlo.
L’elenco dei prodotti di largo consumo che non devono riportare la marcatura CE è molto ampio. Gli esempi più comuni sono: mobilio in legno porte blindate, infissi, avvolgibili, articoli per il giardinaggio, orologi, strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, coltelli, stoviglieria, prodotti tessili, arredi bagno, pavimenti, rivestimenti, calzature, valigeria.
I componenti dei prodotti non devono anch’essi avere la marcatura CE, se la commercializzazione avviene tra utilizzatori professionali, cioè se detti componenti sono assemblati in prodotti più complessi e non più utilizzabili separatamente. Se invece sono disponibili sul mercato agli utilizzatori finali come ad esempio parti di ricambio, in questo caso il marchio CE deve essere presente.
La legislazione europea di prodotto può riguardare anche altri settori ma senza prevedere l’uso di una marcatura specifica, sia attraverso il principio del mutuo riconoscimento, in base al quale uno Stato membro non può rifiutare l’accesso al suo mercato ad un prodotto che è stato legalmente prodotto o commercializzato in un altro Stato membro, sia attraverso la normativa di tipo orizzontale rappresentata dalla direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, che interviene in assenza di legislazione specifica.
Qualora un consumatore dovesse riscontrare un prodotto privo della marcatura CE o recante una marcatura palesemente contraffatto o presente su un prodotto che non deve riportarla, può inoltrare una segnalazione ai Ministeri competenti per materia (es. Ministeri delle attività produttive per giocattolo o materiale elettrico; es. al Ministero della salute per lenti a contatto correttive, occhiali da vista);inoltre può rivolgersi, per consigli ed assistenza ad un’associazione a tutela dei consumatori.