Pubblicità Ingannevole: come difendersi
Sempre più spesso veniamo in contatto con messaggi pubblicitari che a prima vista presentano prodotti e prestazioni ad ottimi prezzi salvo poi, al momento dell’acquisto, venire a conoscenza che le condizioni proposte non erano esattamente quelle o che, comunque, erano parziali. Vediamo come difendersi da questi messaggi patinati ma spesso non veritieri.
Per legge, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa è competente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Per segnalare un messaggio pubblicitario ingannevole è sufficiente inviare una segnalazione su carta semplice, che per essere presa in considerazione deve contenere:
1. l’indicazione del nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico del denunciante (specificando se si tratta di singolo consumatore, associazione di consumatori o impresa concorrente);
2. gli elementi idonei a consentire l’identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta;
3. l’indicazione degli elementi d’ingannevolezza che si ritiene presenti nella pubblicità;
4. l’esplicita richiesta d’intervento da parte dell’Autorità contro la pubblicità in questione nonché, eventualmente, nei casi di particolare urgenza, la richiesta motivata di sospensione provvisoria;
5. la firma del denunciante.
La denuncia di ingannevolezza può riguardare:
• non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro e così via);
• caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l’uso, prove o controlli, ecc.);
• prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni e servizi;
• identità, qualificazione, diritti dell’operatore pubblicitario, ovvero dell’autore o committente della pubblicità;
• uso improprio dei termini “garanzia” , “garantito” o simili;
• pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;
• pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti.
Sono legittimati a richiedere l’intervento dell’Autorità i concorrenti, i consumatori e le loro associazioni, nonché il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio e ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato analizza il messaggio pubblicitario segnalato e, qualora lo ritenga ingannevole, ne vieta l’ulteriore diffusione. Può altresì comminare sanzioni pecuniarie all’operatore pubblicitario.
In alternativa è possibile segnalare all’IAP(Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria), forme di pubblicità ritenute non conformi alle norme del Codice di Autodisciplina approvato dal suddetto Istituto.
Per segnalare una presunta violazione del Codice è sufficiente compilare il modulo in linea presente sul sito dell’IAP.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”