CAOS CANCELLAZIONI E RIMBORSI, ENAC SUL PIEDE DI GUERRA
L’emergenza del Covid-19 ha colpito duramente il settore dei trasporti, specialmente quello aereo, ma è ingiusto far pagare ai consumatori le perdite di bilancio quando queste manovre dovrebbero spettare allo Stato.
Con il decreto “Cura Italia” lo Stato ha permesso alle compagnie aeree di dare un voucher, dello stesso importo e sulla stessa tratta, fino al 30 settembre, utilizzabile entro un anno. Va fatto notare però che mentre la legge dello Stato, tramite il decreto, da il diritto alla compagnia di dare il voucher, la normativa europea a riguardo lascia la scelta al consumatore se ricevere il voucher o la restituzione della somma versata.
Questa opzione non è presente inizialmente nel decreto, che fino ad adesso rimane applicato.
In pratica sono le compagnie aeree a scegliere di darti il voucher, nonostante il regolamento europeo preveda anche la possibilità del rimborso, tenendosi quindi in cassa il denaro dei clienti senza erogare il servizio se non entro un anno.
Nelle ultime settimane infatti alcune compagnie aeree (in particolare Alitalia, Easyjet e Iberia) hanno consentito di prenotare dei voli, salvo poi cancellarli all’improvviso pochi giorni più tardi per imprecisati motivi legati alla pandemia di Covid-19, per poi emettere un voucher (come permesso dal decreto “Cura Italia”), non un rimborso economico, in caso di volo cancellato fino al 20 settembre.
Se questa motivazione poteva essere corretta fino a poco tempo fa, non lo è ora, dato che dal 3 giugno sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche su territorio nazionale e nelll’area Schengen, compreso Regno unito e irlanda del nord.
In pratica stanno creando dei voli fantasma per poi cancellarli e rimborsare tramite voucher, usando come “scusa” il covid-19
Sulla questione è intervenuta pesantemente anche l’ENAC, l’ente garante per l’aviazione civile. Già lo scorso 18 giugno aveva avvisato le compagnie in questione di smettere questa pratica, dato che il consumatore è protetto (per i voli non colpiti dal covid-19, quindi tutti i voli europei dal 3 giugno in poi) dal regolamento europeo 261. Se viene cancellato un volo per esigenze non collegate al covid-19 la compagnia aerea deve garantire la riprotezione oppure, se non è possibile o non viene accettato, il rimborso del prezzo del biglietto e la compensazione, nel caso in cui il preavviso sia stato inferiore ai 14 giorni.
“Realizzato nell’ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018”.