A Reggio Emilia la TARI diventa TCP

Il comune di Reggio Emilia dal 01/01/2022 applica la tariffa rifiuti corrispettiva (TCP).
ATTENZIONE: I nuovi termini di scadenza della tariffa rifiuti di natura corrispettiva (TPC) anno d’imposta 2023 sono (delibera di g.c. N. 38 del 23/02/2023):
- prima rata scadenza 31/03/2023 (eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e acconto relativo al periodo gennaio-giugno dell’anno in corso con applicazione delle tariffe 2022);
- seconda rata scadenza 30/09/2023 (acconto relativo al periodo luglio-dicembre dell’anno in corso)
Ciascun utente ha l’obbligo di comunicare al Gestore Iren Ambiente SpA ogni circostanza rilevante per l’applicazione della Tariffa corrispettiva, ed in particolare:
- l’inizio, la variazione o la cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree;
- la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La comunicazione, sottoscritta dal dichiarante:
- deve avvenire preferibilmente mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore e deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l’obbligo, se non diversamente disposto da specifiche previsioni del regolamento;
- produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa; in caso contrario l’utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione;
- se presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.)
L’applicazione delle riduzioni e delle esenzioni di superfici previste dal Regolamento sono riconosciute a condizione che il produttore comunichi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di produzione, l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La comunicazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.
COSTI
La Tariffa Rifiuti Corrispettiva Puntuale (TCP) viene calcolata come segue:
- per le utenze domestiche in base al numero di occupanti e alla superficie dell’immobile;
- per le utenze non domestiche in base alla superficie dell’immobile e alle tipologie di attività (categorie) previste dal D.P.R. 158/1999, che stabilisce le modalità di determinazione delle tariffe.
Oltre alla quota fissa viene applicata la quota variabile suddivisa in quota variabile fissa, alla quale viene applicata una riduzione definita in sede di approvazione delle tariffe e una quota variabile misurata in base ai conferimenti del rifiuto indifferenziato; nella quota variabile misurata è previsto un numero minimo di esposizioni – parametrato alla singola utenza e alla capacità del contenitore. Sono conteggiati i conferimenti effettuati dall’utente rispetto ad un numero minimo di conferimenti annui che sono comunque addebitati all’utenza a prescindere da quelli effettuati. Pertanto, in ogni caso si pagano i conferimenti minimi a cui si aggiungono quelli eccedenti effettuati addebitati in sede di conguaglio. Sulla somma degli importi viene calcolato il tributo ambientale provinciale (TEFA). Sull’importo totale (con esclusione del tributo provinciale) si applica l’Iva del 10%.
TEMPI E SCADENZE
I termini di scadenza delle fatture sono di norma semestrali:
- nella prima rata è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto relativo al periodo gennaio-giugno dell’anno in corso;
- nella seconda rata è liquidato l’acconto relativo al periodo luglio-dicembre dell’anno in corso.
Il termine di scadenza è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dall’emissione della fattura. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d’anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d’anno e la fatturazione delle eventuali vuotature eccedenti potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo.