ABF – Arbitro Bancario Finanziario
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).
L’ABF è un sistema di risoluzione alternativa (ADR) delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Rappresenta un’opportunità più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.
Il procedimento si svolge in forma scritta e non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.
Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
L’ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.
In ciascun Collegio l’Organo decidente è composto da cinque membri:
• il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia;
• un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
• un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).
Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.
L’attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d’Italia.
Le sette segreterie tecniche hanno il compito di:
• ricevere ed esaminare il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini;
• ricevere la documentazione fornita dalle parti, compresa quella relativa al reclamo presentato all’intermediario;
• se necessario, chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso;
• se necessario per la decisione, chiedere alle parti ulteriori elementi;
• curare le comunicazioni alle parti relative alla procedura di ricorso.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”