Ammenda record per i gelati Algida. L’azienda accusata di ostacolo alla concorrenza e di aver orientato la libertà di scelta dei consumatori
L’Autorità antitrust ha sanzionato con un’ammenda pecuniaria di oltre 60 milioni di euro Unilever Italia Mkt. Operations srl per aver violato l’art. 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ponendo in essere un abuso di natura escludente idoneo a ostacolare la crescita dei concorrenti nel mercato del gelato preconfezionato monodose da impulso, nel quale la società italiana della multinazionale anglo-olandese detiene una posizione dominante, principalmente attraverso la vendita dei gelati a marchio Algida.
Unilever Italia Mkt è controllata da Unilever ItalyHoldings e, a sua volta, dal colosso ango-olandese Unilever. La società opera con marchi tra i più diffusi nei business dell’alimentazione, delle bevande e dei prodotti per l’igiene e per la casa. Nel 2016 la società italiana ha fatturato 1,424 miliardi di euro (1,427 l’esercizio precedente) con un Mol di 56,3 milioni (49,1) e un utile di 19,3 milioni (27,8) . Il presidente della società è Angelo Trocchia. Recentemente Unilever ha stretto una partnership con Ferrero nel gelato per i mercati del Nord Europa.
Lo stesso giorno Unilever Italia ha diffuso un comunicato nel quale «respinge fermamente» la conclusione dell’Antitrust «a suo avviso derivante da diversi errori di valutazione da parte dell’Autorità, e annuncia l’intenzione di ricorrere in sede competente».Quello del gelato fuori casa, sostiene l’azienda, “è un mercato altamente competitivo, dove prodotti artigianali e industriali, sfusi e confezionati, rivaleggiano per l’attenzione del consumatore in un contesto frammentato che non ha eguali in Europa”.
Scoppia“La Bomba”
Nel corso dell’istruttoria, originata da una segnalazione di un piccolo produttore di ghiaccioli “La Bomba”, operante in prevalenza presso gli stabilimenti balneari, l’Autorità ha accertato «l’adozione da parte di Unilever di una strategia escludente a danno dei concorrenti (sia quelli piccoli che quelli di maggiore dimensione), composta da un ampio utilizzo di clausole di esclusiva merceologica e da una serie articolata di ulteriori condizioni fidelizzanti, strumenti di politica commerciale e condotte complessivamente volti a mantenere, formalmente o sostanzialmente, l’esclusiva delle forniture agli esercizi commerciali che costituiscono la propria clientela, ostacolando, per tale via, la concorrenza sul mercato».
Consumo d’impulso
L’Autorità spiega che nel mercato del gelato confezionato in singole porzioni e consumato fuori casa, e pertanto relativo a un prodotto tipicamente destinato a un consumo cosiddetto da “impulso”, le politiche di vendita adottate nei confronti degli esercenti assumono un rilievo determinante nell’orientamento delle scelte di consumo finale, fortemente condizionate dall’offerta concretamente disponibile nel luogo ove sorge l’impulso del consumo stesso. Pertanto le condotte abusive sanzionate, obbligando o incentivando la clientela di Unilever a mantenere in offerta una sola marca di gelato, hanno arrecato un sostanziale pregiudizio alla libertà di scelta del consumatore finale, limitandone la possibilità di reperire i gelati offerti dai concorrenti che, per qualità e gusto, avrebbero potuto essere preferiti a una parte dei gelati Algida.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”