Art. 32 – La tutela della salute nella Costituzione
Fra i diversi diritti sociali che la Carta Costituzionale riconosce, caratterizzando il nostro ordinamento come quello di uno Stato democratico sociale, il diritto alla tutela della salute emerge chiaramente. In primo luogo perché è un bene assolutamente primario tra tutti i diritti fondamentali e poi perché tale diritto è forse l’unico, e comunque sicuramente il primo, ad aver ricevuto un sistema compiuto ed organizzato di attuazione nel più ampio circuito sociale dei servizi alla persona ed alla comunità. La tutela della salute viene oggi modernamente definita a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale della sanità come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente l’assenza di malattia o di inabilità”, ovvero una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale. Si tratta di una definizione dalla quale si evince che il benessere fisico non è mai solamente una condizione statica, ma estremamente mutevole a seconda dei suoi rapporti con l’ambiente naturale e sociale.
Nell’art. 32 della Costituzione possono dirsi racchiusi una molteplicità di significati e contenuti: non solo infatti il diritto all’integrità psico-fisica ed a vivere in un ambiente salubre, ma anche un diritto alle prestazioni sanitarie, alle cure gratuite per gli indigenti e finanche a non ricevere trattamenti sanitari se non quelli di carattere obbligatorio volti a tutelare non solo il destinatario ma soprattutto la collettività come avviene nel caso delle vaccinazioni o degli interventi effettuati per la salute mentale. Questi ultimi due significati sono peraltro richiamati esplicitamente nella norma costituzionale per la quale «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ». Il concetto di diritto alla tutela della salute come diritto all’integrità psico-fisica e soprattutto come diritto alle prestazioni sanitarie ha un importante implicazione: l’onere per le Istituzioni di assicurare prestazioni sanitarie assistenziali e di prevenzione, coerentemente al mandato sociale caratterizzante il nostro ordinamento. A partire dalla nota sentenza n. 184 del 1986 sul “danno biologico”, la Corte Costituzionale fonda proprio sull’art. 32 il diritto al risarcimento del singolo che abbia subito lesioni e/o menomazioni della propria integrità psico-fisica personale: da allora, si vedono sempre più ampiamente riconosciute le richieste di risarcimento delle persone nei confronti di ogni comportamento che arrechi una molestia al loro benessere complessivo. Il diritto individuale alla salute, in questo senso, si presenta dunque come diritto non degradabile ed assoluto, ossia tutelato dalla Costituzione in modo pieno ed incondizionato nei confronti di tutti.
Sulla lesione della sfera soggettiva tutelata direttamente dall’art. 32 della Costituzione, si basano quindi i noti fenomeni delle richieste risarcitorie nei confronti delle compagnie assicurative per danni derivanti da infortunistica stradale, ma anche i più singolari casi di alcune sentenze che impongono ad autorità pubbliche la cessazione di comportamenti o l’interruzione di opere che, pur se finalizzati a diversi (e notevoli) interessi della collettività generale, comportavano l’inammissibile compressione dello stato di salute del singolo.
La nostra legislazione ha quindi ampliato nel corso del tempo il concetto di Diritto alla Salute, passando da un semplice diritto alle cure ad una più ampia e complessa tutela attiva del benessere psico-fisico del cittadino.