Bollette, dal recesso al cambio di fornitore: come si evolvono i diritti dei consumatori

Con i primi colpi battuti dall’Europa, ora anche il nostro paese, seguendo la direttiva del comitato europeo sull’energia elettrica, deve mettere mano ai diritti dei consumatori. In questo caso una buona notizia dato che verranno ampliate e specificate le tutele per i cittadini/consumatori. Per vederne gli effetti bisognerà comunque attendere un provvedimento apposito dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (A.r.e.r.a.) che sarà a chiamata a dare applicazione alle norme. Ma vediamole nel dettaglio.
Prima di tutto si tocca un punto concreto che confonde molti consumatori, ovvero le informazioni che devono essere comunicate ai clienti. Lo schema di Dlg fissa innanzitutto i diritti contrattuali dei clienti, stabilendo che i consumatori dovranno ricevere dagli operatori di loro scelta informazioni chiare e comprensibili su tutta una serie di tasselli (dai servizi forniti alle tariffe vigenti, dalle condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto alla gestione dei reclami). Il cliente finale, si legge nella bozza del provvedimento, deve ricevere, prima della conclusione del contratto, un documento informativo con una sintesi di tutti i suoi diritti contrattuali e deve ottenere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva “dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere da l contratto”.
Il secondo punto in questione riguarda gli adeguamenti delle tariffe in corso d’opera, un altro pomo della discordia fra i fornitori (spesso furbetti) e i consumatori (molto spesso ignari). I clienti finali andranno informati in via diretta dei motivi dell’adeguamento con un preavviso di almeno due settimane o almeno di un mese, qualora si tratta di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. In questo caso, il cliente finale può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, dal ricevimento della comunicazione con l’annuncio dell’adeguamento.
Lo schema di decreto legislativo stabilisce poi che le informazioni contenute nelle bollette devono essere chiare, comprensibili e di facile consultazione e, nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti o del prezzo di fornitura, le modifiche dovranno essere ben evidenziate nella bolletta insieme alla data in cui scatta la variazione. Anche in questo caso sarà l’A.r.e.r.a. a dar seguito al percorso anche predisponendo schemi tipo di bollette e informazioni di fatturazione.
Non ultimo le annose questioni del cambio di fornitore e della facoltà di recesso. Per la prima Il provvedimento parla di diritto di cambiare senza discriminazione di costi, oneri e tempi, nel più breve tempo possibile, e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della bolletta. Ma la novità è che l’A.r.e.r.a., entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, dovrà avviare una consultazione degli operatori attivi sul mercato dell’energia e elettrica e delle associazioni dei consumatori per adottare misure che garantiscano “al più tardi a far data dal 1° gennaio 2026, il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta”.
Per quanto riguarda il diritto di recesso, un diritto spesso sconosciuto (ma fondamentale) a molti consumatori, le ultime novità sottolineano come il diritto di recesso non è soggetto ad alcun onere se riguarda clienti civili o imprese che occupano meno di 50 dipendenti a tempo indeterminato e a termine e realizzano un fatturato o un bilancio non superiore a 10 milioni di euro. Il fornitore può imporre il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente.