Bollette: parlamento lavora alla prescrizione dei conguagli
Dagli attuali 5 anni a 2 anni. Questa la principale novità contenuta nella proposta di legge “Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici”, approvata all’unanimità dalla Camera dei deputati e che ora passa al Senato.
Più nel dettaglio, la proposta di legge prevede che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas e nei contratti di fornitura del servizio idrico di famiglie e microimprese, nei rapporti tra utente e venditore, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni.
Per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas, tale termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore.
In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni si introduce il diritto dell’utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore.
Introdotto inoltre l’obbligo del distributore di comunicare all’utente l’avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti. In ogni caso, è garantito il diritto dell’utente, all’esito della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
Queste novità non si applichino qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile a responsabilità dell’utente.
L’AEEGSI, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, definirà le misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori dovranno garantire l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
All’Authority è demandata anche la definizione delle misure finalizzate a incentivare l’autolettura, senza oneri a carico dell’utente.
Entro il 1° gennaio 2020, il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico.
Quanto all’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla proposta di legge, esso è limitato alle fatture la cui scadenza:
• per il settore elettrico – è successiva alla data di entrata in vigore della legge;
• per il settore del gas è successiva al 1° gennaio 2019;
• per il settore idrico è successiva al 1° gennaio 2020.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”