Cartelle esattoriali: stralcio e avvisi bonari
I debiti tributari di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, saranno automaticamente annullati. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2023. Lo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro si applica, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dei contribuenti, per ciò che concerne tutti i debiti accumulati verso la Stato e l’INPS. La soglia dei mille euro si riferisce al 1° gennaio 2023.
Le pendenze verso le amministrazioni comunali, provinciali e regionali (tributi, imposta municipale unica, tassa rifiuti, multe stradali), dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, invece, vengono rottamate solo se il Comune non delibera in senso contrario entro il 31 gennaio. Ricordiamo che si tratta di uno stralcio solamente parziale, in pratica è uno sconto, nel senso che la cartella resta ma si abbassa la somma originariamente dovuta, mentre sono abbuonate le sanzioni e gli interessi, anche di mora. Stesse regole per gli enti previdenziali privati: stralcio parziale e possibile delibera contraria entro il 31 gennaio.
I Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, per garantire la necessaria trasparenza ai cittadini, e da trasmettere all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data. Viceversa, scatta in automatico l’adesione allo stralcio parziale. Nella lista (in aggiornamento) dei comuni che non aderiscono allo stralcio delle cartelle locali si segnalano: Torino, Milano, Roma, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Campobasso, Monza, Rho, Piacenza, Verona, Chieti, Bergamo, Verona, Reggio Calabria, Belluno, Modena e Rimini.
Sugli avvisi bonari la sanzione è stata ridotta al 3%. Lo sconto sulle sanzioni rientra nella sanatoria degli avvisi bonari prevista nella Manovra 2023, una decisione presa per risollevare i contribuenti attanagliati dalla crisi economica. La sanatoria si applica, anzitutto, alle somme dovute dal cittadino a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 per cui il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o per cui gli avvisi bonari siano recapitati dopo tale data. Se dai controlli automatizzati dovesse emergere a carico del contribuente un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione verrà comunicato all’interessato o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione esaminata. Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive rimangono dovuti per intero, mentre le sole sanzioni devono essere ricalcolate nella misura del 3%.
Per beneficiare del provvedimento è necessario che il contribuente regolarizzi la propria posizione versando la somma richiesta, con sanzioni ridotte al 3%, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi.
Da ricordare, poi, che la definizione agevolata con la sanzione al 3% viene consentita pure alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023. In questo caso, il conteggio si complica. In caso di piano di rateazione in corso, infatti, bisognerà prima verificare quante rate sono state pagate al 31 dicembre 2022 e rideterminare il debito residuo al 1° gennaio 2023. «Per differenza tra l’importo richiesto con la comunicazione e l’importo versato entro il 31 dicembre 2022 si ottiene l’importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3%».
Novità anche sul numero delle rate. Le rateazioni delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni in precedenza potevano essere versate in massimo 8 rate trimestrali ovvero, se superiori a 5.000,00 euro, in massimo 20 rate trimestrali.
Con la modifica i piani di rateazione sono stati uniformati, indipendentemente dall’importo della comunicazione dall’amministrazione, potendo essere scelte fino a 20 rate trimestrali.
Tale modifica è applicata non solo alle rateazioni da richiedere ma anche a tutte quelle in corso al 1° gennaio 2023. Quindi tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di 20 rate trimestrali.
Per segnalazioni, informazioni ed assistenza, potete rivolgervi agli sportelli dell’Associazione che trovate al link https://old.udiconer.it/iniziativa-sportelli-aperti-ai-consumatori/
Progetto SCEGLI CONSAPEVOLE, con contributo L.R. 4/17 – Anno 2023