La cessione del quinto: di cosa si tratta e cosa è necessario sapere

Molto diffusa è la forma di prestito chiamata cessione del quinto, da intendersi come cessione del quinto dello stipendio percepito.
Trattasi di una forma di prestito erogata da banche e società finanziarie destinata a lavoratori dipendenti, pubblici o privati, e anche ai pensionati.
La cessione del quinto è una forma di credito molto più snella delle altre (come ad esempio il mutuo) poiché non è richiesta nessuna garanzia, se non lo stipendio stesso del richiedente. Inoltre si tratta di una forma di prestito non finalizzata, ovvero non va motivata alla richiesta.
Requisiti
Per richiedere la cessione del quinto bisogna avere un’età compresa tra i 18 e gli 81 anni, disporre di un reddito da lavoro dipendente o da pensione, dimostrabile e continuativo ed essere residenti in Italia.
Nel caso dei dipendenti, l’azienda per cui si lavora deve rientrare nelle seguenti categorie: S.P.A, S.R.L, S.C.A.R.L., enti, fondazioni, ONLUS e queste devono avere il requisito della stabilità.
Modalità di erogazione
La cessione del quinto viene erogata mediante bonifico bancario, il prestito massimo elargito è legato all’ammontare dello stipendio, del TFR, dell’anzianità.
Cessione del quinto e licenziamento
Attenzione! Anche per la cessione del quinto vanno valutate le spese extra come ad esempio, assicurazione, le spese erariali, le spese di istruttoria, i tassi TAN e TAEG. Bisogna, inoltre, valutare accuratamente anche gli svantaggi. In caso di licenziamento, infatti, il datore di lavoro è tenuto a trattenere il TFR e versarlo alla banca per coprire il debito residuo. Nel caso in cui il TFR non bastasse a saldare il debito, il datore di lavoro potrà utilizzare ferie non godute e tredicesima.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore dovesse riuscire a trovare immediatamente un nuovo lavoro, il lavoratore può contattare la banca o la finanziaria e proporre di estinguere il debito proseguendo la cessione del quinto presso il nuovo datore di lavoro.
Bisogna considerare però che la banca è libera di ritenere che il nuovo datore di lavoro non soddisfi le esigenze o non dia garanzie adatte per il proseguimento della cessione del quinto, in questo caso comunque il lavoratore potrà ripagare il debito usando il suo stipendio senza il meccanismo di addebito automatico. Se invece la banca accetta, il nuovo datore di lavoro subentra al posto di quello originario. In questo caso si possono subire modifiche nella rata e nel piano di rientro. Infatti, l’ammontare della rata può essere modificato tenendo conto del nuovo stipendio più alto o più basso nel lavoro trovato dal richiedente.