Contratti a distanza e informazioni precontrattuali

La disciplina dei contratti a distanza è contenuta nel Codice del Consumo (precisamente nell’art. 45, comma 1, lettera g) che li definisce come “ qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Ne consegue un’accentuazione della posizione di debolezza del consumatore che è nell’impossibilità di visionare il bene o il servizio offerto e di valutarne le caratteristiche e le qualità. Ed è proprio per questa posizione di debolezza che la legge impone delle particolari regole a tutela del consumatore.
Nello specifico, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista deve fornire al consumatore tantissime informazioni, in maniera chiara e comprensibile a cui noi come Associazione dei Consumatori invitiamo a prestare la massima attenzione.
Ne elenchiamo a titolo esemplificativo alcune, quali: le caratteristiche principali dei beni o servizi; l’identità del professionista; l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui; l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami; il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle modalità di pagamento, consegna ed esecuzione; la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; in merito al diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto, nonché il modulo tipo di recesso; se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso.
Le suddette informazioni, che come precisato sono solo alcune delle tante a cui il professionista è tenuto, devono essere fornite al consumatore in maniera chiara e comprensibile prima che questi sia vincolato dal contratto o da una corrispondente offerta. Una volta fornite, entrano a far parte integrante del contratto concluso e non possono essere modificate se non con l’accordo espresso delle parti.
La raccomandazione è sempre quella di leggere con la massima attenzione, e nel dubbio contattare la nostra Associazione che da sempre supporta i consumatori.