Cosmetici: ecco cosa prevede la legge a tutela della salute dei consumatori
L’impegno dell’industria cosmetica e delle autorità competenti è rivolto a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e a tutelare la salute delle persone. Oggi esistono efficaci sistemi di controllo e di sorveglianza, continuamente aggiornati anche sulla base dei progressi scientifici e delle modifiche normative. A garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e l’assenza di rischi gravi per il consumatore sono soprattutto tre strumenti: le disposizioni di legge, i test eseguiti su base volontaria dalle industrie cosmetiche e le operazioni di sorveglianza.
Le tutele previste dalla legge
Il Regolamento 1223/2009 stabilisce che tutti i prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute delle persone. I requisiti di sicurezza sono garantiti essenzialmente attraverso quattro meccanismi:
1. Le liste positive e negative degli ingredienti: la normativa stabilisce che siano elencati, in appositi allegati, le sostanze che non possono essere utilizzate nei cosmetici e quelle il cui uso è consentito con particolari limitazioni (di dosi, condizioni e campo di impiego), dette liste negative. Mentre quelli che indicano gli ingredienti utilizzabili per specifiche funzioni sono definite liste positive.
2. Le indicazioni sul prodotto cosmetico: per legge tutti i cosmetici, compresi i campioni gratuiti, possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto e la sua eventuale scatola recano precise indicazioni in modo facilmente leggibile e visibile. Inoltre, l’etichetta deve contenere una serie di informazioni che permettano al consumatore di scegliere in modo consapevole. Alcune di queste informazioni sono essenziali anche per garantire la sicurezza del cosmetico.
3. Il dossier del prodotto cosmetico
Sempre secondo la normativa sui cosmetici, il produttore o la persona responsabile dell’immissione in commercio del prodotto, deve tenere a disposizione delle autorità competenti, per eventuali controlli, il cosiddetto PIF del prodotto, ossia una serie di informazioni sul cosmetico.
4. La presentazione corretta del prodotto
Secondo la normativa sui cosmetici è vietato usare nell’etichetta, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici, testi, denominazioni, marchi, immagini e altri segni figurativi o meno, che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche e finalità diverse da quelle previste dalla legge stessa. Lo scopo è assicurare una comunicazione corretta al consumatore, che non deve essere tratto in inganno in nessun modo e può, quindi, fare un uso consapevole e non rischioso del cosmetico.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”