Covid: nuovi cambi al calendario fiscale con il decreto lavoro

Nell’attesa delle conferme sul “Sostegni Bis”, il governo ha attuato un altro decreto, il “Decreto Lavoro”, che ha disposto nuove proroghe e cambiamenti nel calendario fiscale per molti debitori. La sospensione riguarderà tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Relativamente, invece, alla “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, ovvero le manovre precedenti, lo slittamento è al 31 luglio 2021 del termine per pagare le rate del 2020, mentre la successiva finestra di tempo sarà delineata al 30 novembre 2021 per le rate del 2021.
Per quanto riguarda il pagamento delle cartelle avvisi di debito e accertamenti, ci sarà ancora un po’ di tempo, dato che è slittato al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sempre l’ultimo giorno di agosto sarà la deadline per la sospensione.
Sulla questione del condono delle cartelle fino a 5.000 euro invece , il procedimento rimane invariato (ovvero un condono dei debiti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010), ricordiamo che possono beneficiarne
- le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegno”. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
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