DIRITTI DEI CONSUMATORI. VOLI CANCELLATI, COSA FARE?
Ancora disagi per i passeggeri di Ryanair alle prese con altre cancellazioni di voli fino a marzo 2018. Ma quali sono i diritti dei viaggiatori e cosa è previsto oltre ai rimborsi? Quali sono inoltre le conseguenze per le agenzie di viaggio? A fare luce è un vademecum stilato dall’Assoviaggi (Associazione italiana agenzie di viaggio e turismo).
Innanzitutto, per i passeggeri è importante sapere se il proprio volo, magari prenotato con mesi di anticipo, rientri tra quelli che la Società Irlandese ha cancellato. «I viaggiatori saranno avvisati via via attraverso una mail inviata alla casella di posta elettronica fornita al momento della prenotazione» fa sapere Robin Kiely, capo della comunicazione di Ryanair. Per questo è fortemente consigliato di controllare regolarmente l’indirizzo email. Dai dati raccolti dalle testimonianze di diversi passeggeri emerge che il preavviso si attesta indicativamente da 48 a 6 ore precedenti al decollo.
Per ora non si sa precisamente il numero dei passeggeri coinvolti ed è possibile fare soltanto delle stime. Si può solo ipotizzare che la cancellazione dei voli avrà conseguenze dirette su un numero di passeggeri tra i 7 mila e 9 mila al giorno. Al 31 ottobre potrebbero quindi essere da un minimo di 300 mila a un massimo di 380 mila. La compagnia ha spiegato che sta offrendo ai passeggeri due possibilità: prendere un volo alternativo o chiedere il rimborso completo. Ulteriori problematiche sorgono nel momento in cui il volo successivo dovesse esserci diversi giorni dopo a quello cancellato. Su questo aspetto c’è infatti un po’ di confusione: le regole europee a tutela dei viaggiatori sostengono che l’individuo deve essere portato a destinazione «il prima possibile», ma senza davvero chiarire cosa s’intenda – da un punto di vista temporale – per quel «prima possibile» (entro quante ore o giorni?). Diverse compagnie applicano come standard i due giorni: cioè entro 48 ore il viaggiatore deve poter raggiungere la meta altrimenti il vettore si preoccuperà di acquistare un volo alternativo a bordo di un’altra compagnia. Ma anche in questo caso in mancanza di una certezza ogni tentativo di acquistare in proprio voli alternativi e chiedere il rimborso rischia di finire in un ulteriore salasso per l’utente.
Qualora si optasse invece per la scelta del rimborso, la normativa europea assicura questa possibilità. Il risarcimento non è previsto in occasione di circostanze straordinarie, come un’ondata di maltempo o un difetto del velivolo, o che vanno oltre il controllo diretto della compagnia come, ad esempio, lo sciopero dei controllori di volo di un dato Paese. Per gli altri casi il viaggiatore può reclamare 250 euro per il suo volo cancellato se la distanza è entro i 1.500 chilometri, altrimenti pretenderne 400 euro se la distanza è superiore ai 1.500 chilometri. Ci sono tre casi però in cui il vettore può non dover rimborsare: 1) quando notifica la cancellazione con due settimane di anticipo; 2) quando notifica la cancellazione con una settimana di anticipo e in parallelo trova un volo alternativo con arrivo non oltre le quattro ore rispetto all’atterraggio previsto per il viaggio cancellato; 3) quando notifica la cancellazione con meno di una settimana di anticipo ma fornendo un volo alternativo con arrivo non oltre le due ore rispetto all’atterraggio previsto per il percorso annullato. Esiste uno spazio apposito per inviare il reclamo sui siti delle compagnie, ma incertezza sui tempi di risposta e di esito. Dipende molto dal periodo e dal numero di richieste.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”