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Energia – Legge Europea 2017: novità per bollette e incentivi alle rinnovabili

Energia - Legge Europea 2017: novità per bollette e incentivi alle rinnovabili

La Legge europea 2017 contiene disposizioni su energia e fonti rinnovabili. E il Parlamento lavora sui conguagli delle bollette. Entrerà in vigore il 12 dicembre la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, meglio nota come Legge europea 2017. Testo che contiene una serie di disposizioni in materia di energia e incentivi alle fonti rinnovabili.
Nel frattempo, la Camera dei Deputati approva all’unanimità la proposta di legge che reca disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
Cosa prevede la Legge europea 2017 per gli energivori
Siamo al Capo VII (articoli da 19 a 21) della legge, approdata in Gazzetta ufficiale il 27 novembre e che entrerà in vigore il 12 dicembre, con cui si adegua la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.
L’articolo 19 fa in particolare riferimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il primo comma dell’articolo contiene una disposizione di carattere generale che destina automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all’attuazione delle misure previste ai commi successivi, almeno il 50% delle risorse derivanti dalle riduzioni per gli anni 2017-2019, della componente tariffaria A3, destinata alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Ma l’oggetto principale dell’articolo (contenuto ai commi 2-5) è la modifica della disciplina delle agevolazioni previste per tali imprese:
le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell’impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima applicando parametri di riferimenti per l’efficienza del consumo d energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell’impresa calcolata negli ultimi tre anni, nonché tenendo conto eventualmente dell’intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale; sono inoltre definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL);
restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui al decreto n. 102 del 4 luglio 2014 per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
vengono adeguate, a partire dal 1° gennaio 2018, in tutti il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa.
Infine l’articolo interviene sull’ambito di applicazione del regime tariffario speciale per l’approvvigionamento di energia elettrica del sistema ferroviario.
La legge modifica inoltre l’articolo 24 del decreto n. 28 del 2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, relativo ai meccanismi di incentivazione, sostituendo alcuni punti del testo.
Viene in particolare sostituito il comma 3, che nella versione precedente prevedeva una soglia minima unica, “comunque non inferiore a 5 MW elettrici”, per l’accesso all’incentivo tramite aste al ribasso.
Nella nuova versione, invece, l’incentivo prevede un tetto massimo di potenza differenziato tra gli impianti eolici (non superiore a 5 MW elettrici) e gli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili (non superiore a 1 MW elettrico).
L’incentivo viene inoltre diversificato per fonte e scaglioni di potenza “al fine di favorire la riduzione dei costi” e non più per “commisurarlo ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala”.
Nella disposizione si puntualizza infine che l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata dell’impianto in esercizio.
Bollette: Parlamento lavora alla prescrizione dei conguagli
Dagli attuali 5 anni a 2 anni. Questa la principale novità contenuta nella proposta di legge “Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici”, approvata all’unanimità dalla Camera dei deputati e che ora passa al Senato.
Più nel dettaglio, la proposta di legge prevede che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas e nei contratti di fornitura del servizio idrico di famiglie e microimprese, nei rapporti tra utente e venditore, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni.
Per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas, tale termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore.
In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni si introduce il diritto dell’utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore.
Introdotto inoltre l’obbligo del distributore di comunicare all’utente l’avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti. In ogni caso, è garantito il diritto dell’utente, all’esito della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
Queste novità non si applichino qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile a responsabilità dell’utente.
L’AEEGSI, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, definirà le misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori dovranno garantire l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
All’Authority è demandata anche la definizione delle misure finalizzate a incentivare l’autolettura, senza oneri a carico dell’utente.
Entro il 1° gennaio 2020, il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico.
Quanto all’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla proposta di legge, esso è limitato alle fatture la cui scadenza:
• per il settore elettrico – è successiva alla data di entrata in vigore della legge;
• per il settore del gas è successiva al 1° gennaio 2019;
• per il settore idrico è successiva al 1° gennaio 2020.

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