Esenzione canone Rai entro il 31 gennaio. Controlla con noi se hai i requisiti

L’ormai conosciutissimo Canone Rai è un tributo dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo. L’importo pari a 90 euro è dovuto una sola volta l’anno e una sola volta per famiglia (a patto che i familiari risiedano nella stessa abitazione).
Ai sensi della legge n.208 del 2015 a partire dal 2016 è stata introdotta la presunzione di detenzione. Si presuppone dunque che tutti siano in possesso di un apparecchio televisivo o di altri apparecchi che consentano la ricezione dei canali televisivi nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui la persona ha la propria residenza anagrafica.
I titolari di utenza elettrica residenziale vedranno dunque addebitarsi tale tributo direttamente all’interno della fattura dell’utenza di energia elettrica. Sebbene per il 2023 siano previste grosse novità in arrivo come, ad esempio, la scomparsa del canone dalla bolletta e il suo ritorno ad imposta da gestire in autonomia, al momento ciò che ci preme sottolineare è che non tutti sono tenuti al pagamento di tale imposta.
Hanno diritto all’esonero dal Canone Rai 2022:
- Alcune specifiche categorie di Forze armate e diplomatiche;
- Anziani Over75 titolari di reddito non superiore ad 8.000 euro.
- Chi dichiara di non possedere alcuna TV in casa. (In nessuna delle abitazioni in cui è attiva un’utenza elettrica a suo nome).
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge (viene considerato il reddito complessivo percepito da entrambi i coniugi) non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
Questa tipologia di esenzione non avviene in maniera automatica. Bisogna farne richiesta compilando apposita domanda di esenzione entro determinati termini.
- Le richieste inviate entro il 15 del mese vedranno l’addebito in bolletta interrotto già a partire dalla rata successiva al mese in cui viene fatta richiesta;
- Le richieste effettuate nella seconda metà del mese faranno sì che l’addebito verrà interrotto solo a partire dal secondo mese successivo alla richiesta di interruzione del pagamento.
Bisogna inoltre specificare che l’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
Non serve ripresentare la domanda se le condizioni per l’esenzione permangono. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).
Inoltre, chi ha pagato pur essendo in possesso dei requisiti suddetti, può fare richiesta di RIMBORSO.
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino(in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo canonetv@postacertificata.rai.it
- essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Sebbene la legge dia per “scontato” che ognuno di noi possegga una televisione nella propria abitazione, esiste comunque la possibilità di dichiarare la non detenzione di un apparecchio televisivo o di altri apparecchi atti o adattabili alla ricezione della Radiodiffusione.
I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione ha validità annuale e viene presentata sotto la propria responsabilità.
I termini di efficacia sono i seguenti:
- dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno
- dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo (o corrente se la richiesta avviene a gennaio).
A differenza dell’esenzione per età e reddito, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va ripresentata ogni anno se si continua a non possedere tali apparecchi e dovrà essere inviata dal titolare dell’utenza elettrica secondo diverse modalità:
- invio del modulo online sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid o CIE;
- invio Pec al seguente indirizzo canonetv@postacertificata.rai.it
- spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino(in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento;
- consegna manuale presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
E’ importante ricordare che SULLA SECONDA CASA il canone NON SI PAGA. L’esenzione si applica anche nel caso in cui due soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di due utenze elettriche. In tal caso per evitare il doppio addebito è necessario compilare il quadro B del modulo di Dichiarazione Sostitutiva indicando il codice fiscale a cui fare riferimento per l’addebito del Canone.
Per compilare la richiesta di esenzione rivolgiti ai nostri sportelli presenti in tutto il territorio oppure chiama il numero verde 800135618.