Etichettatura e sicurezza prodotti elettrici a bassa tensione
Nel campo dei beni di consumo progettati per funzionare all’interno dei valori di tensione più comunemente impiegati (fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua) esiste una direttiva, la 2006/95/CE,che ne definisce i requisiti ai fini della “sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni”. Tale direttiva non soppianta i requisiti già disciplinati dalle altre direttive eventualmente applicabili (direttiva macchine o compatibilità elettromagnetica, ad esempio), ma ne aggiunge di ulteriori o copre quelle parti altrimenti non disciplinate.
Innanzitutto è bene evidenziare che si tratta di prodotti per i quali la tensione d’ingresso e quella di uscita rientrano nei range precedentemente indicati: non va pertanto tenuto conto delle eventuali tensioni che possono generarsi all’interno di tali dispositivi. E’ poi necessario comprendere cosa si intende per materiale elettrico, dal momento che la direttiva comprende non solo le apparecchiature (elettriche, d’illuminazione, di collegamento e controllo), ma anche componenti quali: motori elettrici e alternatori, cavi elettrici, connettori e cordoni, interruttori per uso domestico, fusibili, lampade, etc.
In generale, il campo di applicazione della direttiva comprende sia materiale elettrico destinato ad essere integrato in altri apparecchi, che le attrezzature destinate ad essere utilizzate direttamente senza essere incorporate. Tuttavia, alcuni tipi di dispositivi elettrici, progettati e realizzati per essere utilizzati come componenti base da inserire in un’apparecchiatura elettrica, sono tali che la loro sicurezza in larga misura dipende da come sono integrati nel prodotto finale e dalle caratteristiche generali del prodotto finale. In questi casi si fuoriesce da quella che è la finalità della direttiva e tali dispositivi sono esclusi dalla sua copertura (ad esempio: transistor, diodi, condensatori, induttori, resistori, filtri, etc.)
Vi sono però delle eccezioni. Nella direttiva viene infatti riportato un elenco esaustivo contenente alcuni prodotti che, pur avendo la natura di materiali elettrici, sono stati esclusi dalla sua applicazione (e coperti da altre direttive specifiche): materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; materiali elettrici per radiologia e uso clinico; parti elettriche di ascensori e montacarichi; contatori elettrici; prese di corrente (basi e spine) a uso domestico; dispositivi di alimentazione di recinti elettrici; materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea; infine, è escluso il materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.
Per quanto riguarda l’etichettatura, l’Unione Europea definisce precisi obblighi per gli operatori economici, individuando le seguenti figure: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore. In termini generali l’etichettatura del prodotto ricade tra gli obblighi del fabbricante (se stabilito nella comunità), ma presenta risvolti rilevanti anche per importatori e distributori, nel momento in cui contribuiscano all’immissione o alla distribuzione di prodotti riportanti etichettatura non conforme.
Il materiale elettrico reso disponibile sul mercato europeo deve obbligatoriamente riportare il marchio “CE”, la cui presenza è indice che il prodotto rispetta i requisiti della direttiva 2006/95/CE e le eventuali direttive applicabili e che il responsabile della sua immissione sul mercato europeo ha operato secondo le corrette procedure di valutazione dei rischi producendo un oggetto sicuro. La marcatura CE deve rispettare graficamente i requisiti fissati nell’allegato III della direttiva 2006/95/CE che coincidono con quelli dell’allegato II del regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o se ciò non è praticamente possibile, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”