I fogli informativi: c’è chiarezza?
Gli intermediatori bancari sono assoggettati alla normativa europea, alle leggi nazionali ed alle disposizioni delle Autorità di vigilanza, in un complesso di norme che spesso presenta sovrapposizioni, incongruenze e stratificazioni. Da ciò incertezze ed inevitabili contrasti interpretativi. Con l’accordo interistituzionale dal titolo «Legiferare meglio», sottoscritto il 13 aprile 2016, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea hanno preso finalmente coscienza della delicatezza del problema.
La necessità di semplificazione riguarda anche i prospetti informativi relativi ai singoli prodotti bancari e finanziari che vengono sotto-scritti dai clienti. Essi risultano troppo complessi sia per dimensioni che per linguaggio. Nel febbraio 2016 l’ABI ha richiesto alla Consob la semplificazione di tali prospetti, in modo che siano meno corposi e più chiari, che sia adottato il modello europeo semplificato KID (Key Information Document), che il linguaggio sia semplice ed accessibile e che ci si avvalga della grafica e dei colori.
Dal canto suo, la Consob ha ricordato che occorre, comunque, tenere conto dei vincoli di legislazione primaria europea in materia di prospetto e di sua redazione. E purtroppo, pochi sono i margini per interventi normativi nazionali che si discostino dalla normativa europea. Le Autorità di vigilanza hanno sottolineato, inoltre, che non esistono strumenti finanziari che si possano descrivere senza fare ricorso a nozioni tecniche, il cui impiego è fisiologico. Il vero obiettivo da perseguire non è quello di fuggire la complessità, bensì di evitare che i suoi costi vengano addossati alla parte più debole, quella meno in grado di valutarne compiutamente la portata. In alcuni casi limite, si è anche proposto di vietare, normativamente, l’acquisto di strumenti finanziari complessi a quei consumatori che è più difficile informare.
Stando alla Banca d’Italia, in ambito contrattuale il lavoro di semplificazione è molto difficile. Cercare di estendere ai contratti le tecniche di semplificazione applicate ai documenti precontrattuali è problematico. Usare degli indicatori sintetici è più concepibile. Ciò detto, non è vano provare almeno a semplificare il linguaggio, se non la quantità di informazioni ritenute necessarie. In ogni caso, è evidente che le informazioni sono comprensibili solo da chi possegga almeno le conoscenze base di economia.
Affinché la “profilatura” del cliente richiesta dalle norme sulla distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi sia efficace è necessario che il cliente sia criticamente ricettivo, che possegga una adeguata consapevolezza delle proprie capacità ed esigenze. Consapevolezza che, purtroppo, è piuttosto carente nel nostro Paese.
Nel 2012 è stato introdotto nei tradizionali test Ocse/Pisa – destinati alla valutazione di competenze nella lettura, in matematica e scienze – un framework destinato a rilevare dati comparativi sulle competenze finanziarie di quindicenni, con l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento utile per migliorare le politiche educative dei diversi Stati in questa direzione. I risultati dell’Italia, in materia di alfabetizzazione finanziaria, sono stati inferiori alla media dei 13 Paesi ed economie dell’OCSE che hanno partecipato all’indagine. Più di uno studente su cinque in Italia non riesce a raggiungere il livello minimo.
Anche in assenza di abusi da parte degli operatori, non è facile per una persona priva di educazione finanziaria comprendere quale possa essere il rischio assumibile in un investimento. Il prevedere, in seno alla Legge “Salva risparmio” (Legge 17 febbraio 2017, n.15) le prime misure atte a sviluppare un utilizzo più consapevole dei servizi finanziari offerti dal mercato, significa, dopo anni di colpevole inerzia, riconoscere finalmente l’importanza della questione.