Il diritto di recesso: dalla parte del consumatore
Il diritto di recesso è uno strumento molto utile per il consumatore, specialmente se si parla di contratti “fuori dai locali commerciali”, come ad esempio una compagnia telefonica che chiama per proporre un nuovo “vantaggioso” contratto. Viene infatti utilizzato nei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, questo perché, a differenza di un acquisto in negozio, molto spesso non è il consumatore che esegue la ricerca (e quindi è tendenzialmente informato sul suo acquisto) ma gli viene proposta e, bisogna aggiungere, spesso in maniera non proprio chiara e trasparente. Il diritto di ripensamento è a tutti gli effetti un diritto di recesso legale per quanto riguarda i contratti conclusi a distanza. Ovvero la possibilità di annullare un contratto che l’ordinamento concede alle parti che lo sottoscrivono in veste di consumatori. Nella pratica significa che se hai acquistato un prodotto per finalità estranee alla tua professione, la legge ti considera un consumatore e, in quanto tale, ti accorda una tutela particolare.
Il codice del consumo (art. 52 e segg. Del D.Lsg 206 del 2005) infatti stabilisce che per le proposte contrattuali a distanza, ovvero negoziate fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni lavorativi. Il diritto di recesso si esercita con l’ invio, entro il termine suddetto di una comunicazione scritta alla sede legale del professionista, azienda o gestore, la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax o mail ma, entro le 48 ore successive, deve essere confermata sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il codice del consumo ha dunque previsto, a tutela del consumatore che si possa esercitare il diritto di ripensamento anche senza indicare la motivazione; in poche parole il consumatore che concluda un contratto a distanza può anche semplicemente cambiare idea senza che ciò possa pregiudicare la sua volontà di recede. In tale ottica, perciò, nessuna penale è dovuta per il ripensamento. Nel caso in cui il professionista ometta di indicare termini e modalità del recesso, in tale tipologia di contratti, il consumatore può esserci tare lo stesso il diritto ma il termine passa da 14 giorni a 12 mesi dalla conclusione del contratto.
Anche in questo caso, non si applicherà alcuna penale a carico del consumatore. Nei contratti di servizi il termine inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, per cui ad esempio se abbiamo accettato una offerta telefonica, il termine di 14 giorni inizia a decorrere da quando abbiamo ricevuto la telefonata; nei contratti di vendita anche se conclusi telefonicamente, invece, il termine inizia a decorrere da quando entriamo in possesso del bene, per cui dal momento della consegna; per i contratti di fornitura ( energia elettrica, telefonia etc) il termine inizia a decorrere dal giorno di conclusione del contratto.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018”