Informazioni per il consumatore: la disciplina della protezione dei dati personali

Con l’enorme flusso di dati, specialmente dati personali e di preferenze, indirizzi e geolocalizzazione, più di una voce si è alzata per tutelare la privacy e assicurare la protezione dei dati dei consumatori.
In parte tutto ciò è regolamentato dal GDPR, che ha effettivamente rinnovato le normative per la protezione dei dati personali, riuscendo a stare al passo con i tempi, ma ci chiediamo per quanto. Non è un segreto che le normative e le leggi spesso non riescano a cogliere le effettive difficoltà dei cittadini e consumatori, specialmente in un ambito che si evolve a una velocità elevata, creando nuove sfide per il mercato digitale.
Al momento la decisione a livello legislativo (anche europeo, Regolamento UE n. 2016/679) è lasciata al singolo, è il cittadino consumatore infatti che autorizza il titolare al trattamento dei propri dati, anche personali, per definire un profilo. Ne consegue un quadro normativo non adeguato a far fronte a tutti i rischi connessi all’utilizzo e allo sfruttamento di questi dati, considerato che gli algoritmi usati non sempre sono neutrali (o possono in ogni caso incappare in un errore) e possono dare diversi problemi, anche rilevanti in ambito di antitrust, come ad esempio l’erogazione di un servizio o il suo prezzo. Specialmente se il consumatore è all’oscuro del trattamento dei suoi dati e della modalità di utilizzo.
Molto semplicemente, le attività legate alla raccolta dei big data (compresi i dati personali) sono spesso in contrasto con la disciplina che regola la protezione dei dati del consumatore, come i principi di liceità e correttezza del trattamento che richiedono un’effettiva consapevolezza degli interessati sul trattamento dei propri dati personali e la conoscenza giuridica alla base di essi. Per non parlare dei principi di minimizzazione, limitazione delle finalità e di conservazione solo temporanea dei dati: tutte specifiche in diretto contrasto con una raccolta di dati da usufruire nel tempo, specialmente per targeting di vendita futuri e che potrebbero essere utilizzati per altri fini, non sempre compatibili con quelli iniziali.Questi stessi principi, inoltre, mal si conciliano con una raccolta massiva di dati, senza considerare il rischio concreto che sfumi persino la distinzione tra dati particolari (ex sensibili) e non, contravvenendo al regime di differenziazione in vigore.
Da ultimo serve un’azione coordinata, globale e decisa per riportare il consumatore al centro delle decisioni sui suoi dati.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018”.