La figura del consulente finanziario
Il consulente finanziario (che nel 2015 ha sostituito la denominazione di promoter finanziario) è l’unico operatore dell’industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche).
Solo i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472 e dei requisiti di professionalità verificati dall’OCF (organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) «sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata ovvero sulla base di prove valutative», possono esercitare professionalmente l’attività, previa iscrizione all’albo unico nazionale tenuto dallo stesso OCF. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è obbligato altresì al rispetto dei principi contenuti nel Testo Unico della Finanza (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58) e specificati dalle prescrizioni regolamentari della Consob (Regolamento Intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007).
Fermo restando il rapporto contrattuale con l’intermediario per il quale opera, che comporta l’obbligo di operare in conformità delle istruzioni ricevute e nel rispetto delle direttive impartite dallo stesso, il consulente instaura un rapporto fiduciario con il cliente del quale persegue gli obiettivi, dotandosi di un patrimonio informativo riguardante le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, calibrando, in tal modo, appropriate soluzioni di investimento sulla base del profilo assegnato al cliente (cliente al dettaglio, cliente professionale, controparte qualificata).
Le regole di condotta poste a tutela degli investitori (il dovere di trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi e attività di investimento, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati) sono specificate dalla regolamentazione di settore: la normativa vigente obbliga gli intermediari e, conseguentemente i consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, a procedere ad una preventiva valutazione di “adeguatezza” o di “appropriatezza” del prodotto o del servizio di investimento reso in base alla tipologia di cliente o potenziale cliente e secondo il tipo di servizio di investimento fornito per il tramite del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede .
A tal fine, e nel rispetto delle procedure dell’intermediario preponente, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede illustra al cliente o potenziale cliente le caratteristiche dei servizi di investimento prestati e/o offerti dall’intermediario medesimo. In tale contesto suo compito specifico è quello di far comprendere all’investitore il diverso livello di protezione che l’ordinamento associa a ciascuno di essi, così aiutandolo ad individuare il servizio o i servizi più consoni ai suoi bisogni finanziari. Nello specifico, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve valutare l’adeguatezza del servizio e del prodotto finanziario raccomandato o prestato rispetto al profilo finanziario del cliente (professionale o al dettaglio), astenendosi dal fornire i menzionati servizi qualora non consegua le informazioni necessarie per procedere al test di adeguatezza.
Un prodotto finanziario, ovvero un’operazione di investimento oggetto di una raccomandazione personalizzata o realizzata nell’ambito di una gestione di portafogli, possono essere ritenuti adeguati se risultano essere soddisfatti i seguenti criteri “minimi”:
conformità agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente
capacità finanziaria dell’investitore di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con gli obiettivi che lo caratterizzano
esperienza/conoscenza da parte dell’investitore per comprendere la natura e i rischi dell’investimento.
In particolare, la consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui l’intermediario, anche attraverso il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, su sua iniziativa o dietro richiesta del cliente, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate circa una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
Per l’offerta fuori sede di servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafoglio, quali il collocamento, l’esecuzione o la ricezione e trasmissione di ordini è invece necessaria una preventiva valutazione di appropriatezza, tesa ad assicurare che il risparmiatore abbia l’esperienza e la conoscenza necessarie per comprendere i rischi e le caratteristiche del prodotto o del servizio di investimento offerto e che faccia, dunque, scelte di investimento ponderate e consapevoli.
Solo nel prestare i servizi di mera esecuzione (execution only) di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può prescindere dalla valutazione di appropriatezza, purché:
i servizi abbiano ad oggetto unicamente strumenti finanziari non complessi (es. negoziazione di azioni su un mercato regolamentato nello spazio economico europeo o di quote di fondi comuni di investimento),
la richiesta di prestazione di servizi sia partita dal cliente e
questi sia informato sulla natura del servizio.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”