La rottamazione delle cartelle
La definizione agevolata – la cosiddetta ‘rottamazione’ delle cartelle – consente ai contribuenti di ottenere una riduzione delle somme da pagare a Equitalia. Ma quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata? In base al decreto legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, sono le somme riferite ai carichi affidati per la riscossione a Equitalia tra il 2000 e il 2016.
“Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge”. Inoltre, “la definizione agevolata prevede che Equitalia invii ai contribuenti una comunicazione (lettera per posta ordinaria. Nella lettera sono indicati gli estremi (numero cartella/avviso) con cui poter immediatamente identificare l’atto di riscossione e anche l’ammontare del debito) sulle somme riferite ai carichi affidati alla riscossione nel corso dell’anno 2016 e che alla data del 31 dicembre 2016 non risultino ancora notifica-te”. Per aderire bisogna fare una richiesta utilizzando il modulo ‘DA1 – Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata’ (disponibile sul sito e presso tutti gli sportelli Equitalia). La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 21 aprile 2017 e deve essere consegnato allo sportello o inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione. Entro la stessa data è anche possibile rinunciare alla dichiarazione di adesione qualora la si sia già presentata, così come, invece, è possibile integrarla, presentando una nuova dichiarazione sempre utilizzando il modulo DA1 e indicando esclusivamente i nuovi carichi che si intendono definire.
Vi ricordo che può richiedere la definizione agevolata anche chi ha un contenzioso con Equitalia: la legge stabilisce che per aderire si debba però espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi a cartelle e avvisi interessati dalla definizione agevolata.
Ultima annotazione: anche chi ha un piano di rateizzazione in corso può comunque aderire alle agevolazioni previste, ma deve aver pagato, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Per chi aderisce alla definizione restano invece sospesi, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate dell’anno 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati da Equitalia.
Importante! Entro il 15 giugno, non più entro il 31 maggio, Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza di eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.