Maxi bollette: istruzioni per la rateizzazione nel nuovo ddl
Salvo imprevisti e colpi di scena, si avvicina l’approvazione del ddl Concorrenza in Senato. Rispedito a Palazzo Madama in quarta lettura dopo il via libera della Camera del 29 giugno scorso e passato nelle mani della Commissione Bilancio della quale si aspetta il parere, il testo sarà discusso nuovamente la prossima settimana e verrà approvato con le opportune modifiche con il voto finale dell’Aula fra il 1° e il 3 agosto prossimi, nelle ultime due sessioni utili prima della scadenza dei termini.
Tra le tante novità che saranno introdotte dal ddl una volta approvato, sono previsti sostanziali cambiamenti in tema di bollette di luce e gas. Nel ddl è infatti contenuto il diritto del consumatore alla rateizzazione delle maxi-bollette derivanti da problemi di fatturazione: in caso di bollette con alti importi derivate da ritardi o interruzioni della fatturazione (oltre che dalla prolungata indisponibilità dei dati di consumo), i fornitori di energia e gas saranno infatti obbligati a rateizzare le fatture. Inoltre, il ritardo massimo per i conguagli sarà portato da 5 a 2 anni. Attenzione però: se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente, la rateizzazione salta.
Il conguaglio in bolletta è sempre una brutta sorpresa. Ma quando è sbagliato e l’importo da pagare risulta eccessivo rispetto ai consumi, è bene correre ai ripari per evitare di spendere una cifra effettivamente non dovuta. Come fare, quindi, per ottenere un rimborso o una rettifica se si riceve una bolletta della luce o del gas esagerata? Due le soluzioni: il reclamo o, nel caso la società di vendita non lo accogliesse, la conciliazione.
RECLAMO – Una volta arrivata in posta la ‘bolletta della discordia’, il cliente potrà presentare un reclamo – rigorosamente scritto e possibilmente inviato all’ufficio competente tramite raccomandata a/r – alla società che si occupa della fornitura di energia. Nel reclamo dovranno essere specificati nome, cognome, indirizzo di residenza, codice cliente, codice POD (per la luce) o codice PDR (per il gas) oltre a una breve ma dettagliata descrizione del problema e il numero di riferimento della bolletta. Inoltre, nel caso in cui la bolletta sia già stata pagata, è bene allegare al reclamo anche una copia della relativa ricevuta di effettuato pagamento.
A questo punto, l’azienda fornitrice delle utenze gas o luce avrà a disposizione 40 giorni solari per rispondere. Una volta scaduto il termine, il consumatore avrà diritto a un indennizzo di 25 euro per la mancata risposta.
CONCILIAZIONE – Se il reclamo non ottiene alcun riscontro – o si ritiene di aver ricevuto una risposta non soddisfacente – è possibile attivare una procedura di conciliazione con l’azienda attraverso un’associazione di consumatori o presso l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In quest’ultimo caso, la conciliazione sarà attivata esclusivamente online. Per farlo sarà necessario registrarsi sul sito dell’Autorità e compilare l’apposito modulo di richiesta via web o – ma solo nel caso si agisca senza l’ausilio di un delegato – via posta o via fax.
Il Servizio Conciliazione faciliterà la soluzione delle controversie tra clienti finali e operatori (venditori o distributori) di energia elettrica e gas, facendoli incontrare online e fornendo un conciliatore esperto che li aiuti a individuare una soluzione di comune accordo. Da ricordare che dal 1 gennaio 2017 il tentativo di conciliazione di fronte al Servizio Conciliazione è condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione giudiziaria.