Newsletter_26 del 05.10.2017
5 Ottobre 2017
in | Azione 4 | Progetto 2017
Inviata a 7497 contatti
CONSIGLIO DI STATO: LE REGIONI NON POSSONO LIMITARE I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
La III Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della casa farmaceutica Roche, annullando le raccomandazioni della Regione Veneto con le quali è stato sconsigliato ai medici operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche l’utilizzo di alcuni farmaci oncologici, regolarmente autorizzati dall’Aifa – Agenzia italiana del farmaco, per la cura della carcinoma ovarico e di quello mammario, e rientranti tra i livelli essenziali di assistenza (c.d. Lea).
Nella sentenza n. 4546 del 29 settembre 2017 Palazzo Spada ha ribadito il principio per cui le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assistenza, nemmeno “raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri, valutati come meno convenienti nel rapporto costi/benefici. Questi livelli essenziali, infatti, devono restare uniformi sul territorio nazionale per la essenziale garanzia del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione).
In particolare, a seguito dell’istituzione nel 2013 della Commissione tecnica regionale farmaci (Ctrf) con il compito, tra gli altri, di esprimere pareri e raccomandazioni su singoli farmaci, il relativo gruppo di lavoro ha licenziato alcune raccomandazioni sull’impiego di alcuni farmaci oncologici classificando, rispettivamente, come «moderatamente raccomandato» l’utilizzo di Avastin e come «moderatamente raccomandato» o, in altre ipotesi, come «non raccomandato» l’utilizzo di Perjeta della Roche.
I livelli essenziali di assistenza, spiega il Consiglio di Stato, devono rimane uniformi sul territorio non solo al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento terapeutico tra i pazienti residenti nelle diverse Regioni, ma anche per non influenzare, con differenti scelte di politica farmaceutica ispirate al mero contenimento della spesa sanitaria in ogni Regione, le scelte del medico nella prescrizione di un farmaco già valutato idoneo alla cura di malattie gravi come il cancro, sul piano dell’appropriatezza terapeutica, da parte dell’Aifa, all’esito di una valutazione scientifica alla quale non si può sovrapporre, o addirittura contrapporre, quella di ogni singola Regione.
Non vi è dubbio, invece – prosegue la decisione – che la Regione Veneto «nel perseguire il pur astrattamente condivisibile scopo di una limitazione della spesa sanitaria rispetto a farmaci oncologici il cui impatto, in termini di costi per l’ente/benefici per il paziente, appare elevato, abbia fissato, con le raccomandazioni in esame, obiettivi prescrittivi ben definiti, che non possono non incidere sul merito delle scelte dei medici prescrittori, che subiscono un forte, inevitabile, condizionamento dalle raccomandazioni, tese ad indirizzarli nella scelta del farmaco ritenuto più appropriato, in termini di efficacia terapeutica, ma anche meno costoso, in termini di spesa sanitaria».
Con l’occasione i giudici di Palazzo Spada, in sintonia con l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale sul riparto di competenze Stato/Regioni in questa materia, hanno infatti ricordato che compete solo all’Aifa la valutazione circa l’appropriatezza terapeutica dei farmaci, l’equivalenza tra i principî attivi impiegati per la cura di gravi patologie, e la rimborsabilità dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”