Newsletter_4 del 13.05.2017
13 Maggio 2017
in | Azione 6 | Progetto 2017
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Riparazione dei prodotti in garanzia tra vuoti normativi e tempi biblici
Le segnalazioni dei consumatori per i tempi biblici delle riparazioni dei prodotti in garanzia sono migliaia. I tempi lunghi sono particolarmente irritanti quando si tratta di prodotti che si usano tutti i giorni, come il telefonino, l’auto, il frigorifero, eccetera e sono quindi in molti a chiedersi se esista una norma che preveda un limite temporale oltre il quale scatta il diritto alla restituzione del prodotto. Peraltro, in diversi casi il consumatore fruisce di una garanzia aggiuntiva che prevede la consegna in uso di un altro prodotto analogo, per esempio un telefonino o un’auto. La norma di riferimento è il decreto legislativo 24/2002 sulla nuova garanzia europea, ma è generico, poiché stabilisce che le “riparazioni devono essere effettuate entro un congruo termine e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore”. Superato il “congruo termine”, il consumatore avrebbe il diritto alla sostituzione del prodotto in garanzia, oppure al rimborso del prezzo pagato. Ma la questione è molto spinosa per vari motivi. Innanzitutto, sul congruo termine non ci sono altri riferimenti normativi né sentenze delle alte Corti che possano dare un orientamento preciso e valido per tutti i casi.
Non c’è alcun riferimento neanche nelle raccolte degli usi delle camere di commercio, che pure potrebbero fare testo perché gli usi, in mancanza di una norma, hanno il valore di una norma. In qualche raccolta degli usi c’è in verità un accenno ai tempi di riconsegna di apparecchi radio e simili portati in riparazione, ma il problema è praticamente aggirato poiché c’è scritto che il riparatore “provvederà nel tempo compatibilmente necessario”. Somiglia molto al congruo termine della nuova garanzia europea.
Il ministero delle Attività produttive potrebbe emanare una circolare per indicare un congruo termine di carattere generale, per esempio 10 giorni, ma la questione è complicata dal fatto che, secondo la norma, l’attesa “non deve arrecare notevoli inconvenienti al consumatore”. Ora, è chiaro che un’attesa di 10 o più giorni per la riparazione di un aspirapolvere o di un frullatore non comporta inconvenienti significativi per il consumatore, ma se, come si è detto, si tratta di un frigorifero, gli inconvenienti sono notevoli fin dal secondo giorno. In altri casi il congruo termine e gli inconvenienti sono pure soggettivi, in quanto c’è chi non può stare senza il televisore per 10 giorni. E’ un problema che potrà essere risolto soltanto dai giudici nelle cause, valutando di volta in volta tutte le circostanze e decidendo secondo equità e buon senso, ma non sarà facile, anche perché, almeno finora, non c’è alcun riferimento del ministero, dalle categorie della produzione e da quelle della distribuzione.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”