Newsletter_8 del 26.06.2017
26 Giugno 2017
in | Azione 6 | Progetto 2017
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Acquisto dell’auto: come funziona la garanzia nei diversi casi
La garanzia sulle auto rappresenta una delle principali tutele a disposizione per il consumatore. Proprio per questa ragione, tutte le procedure sono regolate dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005), che viene aggiornato periodicamente. L’unica eccezione è rappresentata dalle auto acquistate da figure giuridiche, ovvero con partita IVA, e per fini di impresa; in questo caso non si applica il Codice del Consumo, bensì il Codice Civile. Indipendentemente dal fatto che l’auto venga acquistata da un consumatore privato o da un’azienda, sono fondamentali le coperture offerte dalla garanzia. Ciò vale tanto per le automobili appena introdotte sul mercato quanto per le vetture usate o per quelle a km 0. Attenzione: un’altra eccezione è rappresentata dall’acquisto di auto tra privati. In questo caso non vale la garanzia legale prevista dal Codice del Consumo.
La garanzia auto nuova prevede un periodo di 24 mesi nei quali l’auto può essere restituita al concessionario in caso di malfunzionamenti o difetti di fabbrica. Naturalmente si intendono difetti già presenti al momento dell’acquisto o che si riscontrano dopo, a prescindere dall’utilizzo del veicolo. Per far valere la garanzia dell’auto, il consumatore deve rivolgersi direttamente al venditore (non al produttore), notificando formalmente l’insorgere di un problema. A seconda della problematica da affrontare, è possibile optare per un’opera di manutenzione o direttamente per la sostituzione del componente mal funzionante. In entrambi i casi, il proprietario non deve sostenere alcuna spesa; ovviamente, il danno dev’essere causato da un difetto di fabbrica e non dalla negligenza dell’automobilista. Per quanto riguarda le problematiche individuate prima dell’acquisto, le parti possono stabilire di comune accordo una riduzione del prezzo. Questa dev’essere pari ai costi che il proprietario dovrebbe sostenere per la riparazione del danno; è scontato dire che questa soluzione può essere presa in considerazione esclusivamente per quei difetti che non pregiudicano il normale utilizzo dell’automobile. Il venditore, qualora lo reputi opportuno, può decidere di sostituire direttamente la vettura con una identica o dello stesso valore. Anche in questo caso, non ci sono costi a carico dell’acquirente. Un’ultima opportunità per il venditore consiste nel rimborsare il proprietario dell’auto, in seguito alla restituzione del veicolo difettoso. Partendo da questi presupposti, si intuisce immediatamente l’importanza della garanzia legale per le auto nuove.
Il Codice del Consumo prevede la garanzia legale di conformità anche per i beni usati. La garanzia legale di conformità, gratuita e obbligatoria, è di 24 mesi che possono essere ridotti a 12 con l’accordo delle parti. Nei primi sei mesi di garanzia spetta al venditore provare che il difetto non rientra nella garanzia. Il venditore è quindi tenuto a consegnare all’acquirente un’auto conforme al contratto di vendita e ha il dovere, quindi, di mettere l’acquirente in grado di valutare oggettivamente le condizioni del veicolo affinché non ci siano “sorprese” dopo l’acquisto.
Analizziamo infine la garanzia per le auto a Km 0. Vengono definite auto a km 0 quelle vetture in esposizione all’interno delle concessionarie, che, pur essendo già immatricolate, targate e intestate ad un proprietario, vengono vendute come nuove. Nella maggior parte dei casi, infatti, queste vetture hanno percorso un numero irrisorio di chilometri. Le auto a km 0, oltre ad essere già pronte per la consegna, sono vendute ad un prezzo inferiore rispetto a quelle nuove. Ottenere un risparmio di circa il 25% significa ridurre notevolmente le spese legate all’acquisto di un’auto nuova. Lo sconto proposto dalla concessionaria, tuttavia, non deve porre in secondo piano l’importanza della garanzia. Anche le auto a km 0 devono essere coperte da una garanzia che dura 24 mesi dalla data di consegna del veicolo. Come accade per le auto nuove, è il venditore e non la casa produttrice a rispondere di danni e difetti di fabbrica. Un caso particolare è rappresentato dalle auto a km 0 che hanno un chilometraggio superiore a quello dichiarato. In caso di falsa dichiarazione, l’acquirente può restituire l’auto e ottenere non solo il rimborso della quota versata, ma anche un eventuale risarcimento per i danni subiti. In alternativa, le parti possono stabilire un prezzo inferiore rispetto a quello inizialmente pattuito.
Se avete intenzione di acquistare l’auto da una persona privata, tenete presente che le norme del Codice del Consumo non riguardano la compravendita di auto usate fra privati. Per questo valgono le regole del Codice Civile (art. 1490 e segg.). L’auto deve essere comunque priva di vizi occulti e non devono esservi taciute circostanze pregiudizievoli del vostro acquisto, ad esempio che si tratta di un’auto incidentata.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”