Newsletter_8 del 29.05.2017
29 Maggio 2017
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Sicurezza dell’abbigliamento per bambini
In base ai controlli effettuati dalle autorità di vigilanza di 11 Stati membri dell‘Unione Europea su 16.000 capi d’abbigliamento tra l’agosto del 2008 e il febbraio del 2010, i prodotti che sono risultati i meno sicuri sono i vestiti per bambini: cordoncini e lacci, soprattutto quelli presenti nella zona del collo, che possono rimanere impigliati nelle biciclette o nelle porte.
Al fine di evitare queste situazioni l’UNI (Ente Nazionale Italiano di normazione) ha pubblicato la norma UNI EN 14682, che si occupa di questo particolare aspetto di sicurezza dei capi di vestiario. La norma prevede requisiti diversi per le seguenti due fasce di età: bambini piccoli (dalla nascita fino a 7 anni), bambini e giovani (dai 7 ai 14 anni).
Ad esempio, per i bambini da 0 a 7 anni non possono essere utilizzati laccetti, corde funzionali o corde decorative nei cappucci e nella zona del collo, mentre per bambini da 7 a 14 anni sono ammessi solo laccetti di forma circolare (ad anello, senza estremità libere) con le seguenti caratteristiche: quando il capo è aperto (in posizione rilassata) il laccetto circolare non deve sporgere dal capo; quando il capo è chiuso (in posizione “tirata”) la lunghezza della circonferenza sporgente non deve essere superiore a 15 cm.
La norma EN 14682 è stata citata nella Gazzetta ufficiale europea ai sensi della direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (2001/95/EC) recepita in Italia dal Codice del Consumo D.lgs 6 settembre 2005, n.206
Nuova etichettatura dei prodotti chimici
Dal 1° giugno 2017 l’etichettatura di tutti i prodotti chimici immessi sul mercato deve essere in linea con quella prevista dal regolamento Ce n. 1272/2008. A stabilire la deadline è direttamente il provvedimento europeo su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele meglio noto come regolamento «CLP» (acronimo di «Classification, Labelling and Packaging») già immediatamente applicabile sul territorio nazionale.
Un altro passaggio del sistema europeo di gestione delle sostanze chimiche giunge a compimento.
In realtà già a partire dal 1° giugno 2015 la classificazione di una miscela pericolosa, indicata alla sezione 2.1 della scheda di sicurezza, doveva in ogni caso rispondere al CLP (regolamento n. 453/2010, trasporto nell’allegato II parte B di REACh); tuttavia, per evitare difformità di etichettatura tra etichetta e SDS delle miscele che si avvalevano della deroga per l’etichettatura al 1° giugno 2017, l’obbligo di aggiornamento della SDS venne disposto solo per quelle miscele che non beneficiavano della deroga – fatto salvo il caso di un peggioramento nella classificazione della miscela a norma del CLP.
Le miscele chimiche (prima chiamate “preparati”), a differenza delle sostanze non entrano direttamente nel campo di applicazione del regolamento REACh – vale a dire che una data miscela non dovrà essere “registrata” all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come invece è obbligatorio fare per la maggior parte delle sostanze in circolazione in Ue.
Gli obblighi dettati dal regolamento CLP (n. 1272/2008), inerenti la classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici, si applicano invece sia a sostanze sia a miscele, con criteri e tempistiche differenti.
In particolare, poiché i “nuovi” criteri potevano introdurre per le miscele numerose differenze e criticità rispetto ai criteri previgenti definiti dalla Direttiva 1999/45/Ce, le tempistiche di adozione vennero differenziate: mentre per le sostanze pericolose il CLP entrò in vigore già a partire dal 1° giugno 2010, per le miscele il nuovo sistema era facoltativo fino al 1° giugno 2015.
Da quella data dunque i nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio divennero pienamente applicabili a tutti i prodotti chimici, fatta salva la deroga valevole per un periodo di ulteriori 2 anni per le sole disposizioni in materia di etichettatura ed imballaggio delle miscele già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2010 ed etichettate/imballate secondo i precedenti criteri (D.Lgs. n. 65/2003). La deroga si applicava alle miscele già a scaffale oppure quelle per cui un ordine di acquisto era stato emesso prima del 1° giugno 2015, oppure per le quali esisteva un contratto di acquisto o una fattura di vendita con date antecedenti al 1° giugno 2015 (Circolare Min. Salute 0018101-P-26/05/20.5).
Che cosa cambia dal 1° giugno
Ora il termine della deroga è vicino: dal 1° giugno prossimo tutte le miscele in commercio sul territorio doganale europeo dovranno essere completamente conformi ai criteri del CLP anche per ciò che concerne etichettatura e requisiti dell’imballaggio.
I prodotti ancora in circolazione e non più rispondenti al disposto normativo dovranno dunque essere ritirati dal mercato entro il 1° giugno a cura del responsabile dell’immissione in commercio.
Come disposizione specifica per le miscele, sull’etichetta è obbligatorio individuare l’identità di tutti i componenti pericolosi che contribuiscono alla classificazione globale della miscela rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione cutanea o alla lesione oculare grave, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione; le sostanze costituenti così individuate possono essere limitate a 4, salvo che sia necessario indicarne un numero maggiore.
Inoltre, sempre relativamente alle miscele, esistono alcune indicazioni supplementari oltre a quelle consuete, che se pertinenti è obbligatorio indicare in etichetta:
– l’indicazione “x % della miscela è costituito da componenti la cui tossicità non è nota” per le miscele in cui sono presenti componenti la cui tossicità acuta a una concentrazione pari o superiore all’1 % risulta essere sconosciuta (cfr. allegato I, punto 3.1.3.6.2.2, del regolamento CLP);
– per le miscele di cui non si dispone di informazioni utili sul pericolo di tossicità acuta e/o a lungo termine per l’ambiente acquatico di uno o più componenti rilevanti, l’indicazione “la miscela contiene il x % di componenti di cui è ignota la tossicità per l’ambiente acquatico”.
Entro lo stesso termine del 1° giugno 2017 tutte le schede di sicurezza delle miscele dovranno rispondere all’allegato II parte B del regolamento REACh e riportare alla sezione 2 l’etichettatura ai sensi del CLP: laddove non fossero state già aggiornate nel merito nel 2015, dovranno essere aggiornate ed inviate ai clienti. In modo particolare sono variati i criteri ed i limiti di riferimento, ed è obbligatorio indicare se la miscela non soddisfa i requisiti di classificazione del CLP. Le indicazioni supplementari obbligatorie in etichetta devono essere anche riportate nella SDS.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”