Newsletter_9 del 13.06.2017
13 Giugno 2017
in | Azione 2 | Progetto 2017
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I SIC – SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE
Può succedere: una spesa imprevista, una svista, il lavoro che viene a mancare, oppure qualche acquisto di troppo ed il pagamento della rata salta.
Che si tratti di un finanziamento per comprare l’automobile, di un prestito personale o del mutuo per la casa, poco importa: chi non rispetta le scadenze viene segnalato, dagli stessi istituti di credito, a specifici sistemi informativi sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito.
In Italia questi sistemi fanno capo, da un lato a Banca d’Italia che dispone di una propria Centrale dei Rischi (CR), dall’altro ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC, ex centrali rischi private). Questi due tipi di istituto seguono, in parte, regole e logiche diverse. In questa sede riassumeremo brevemente quelle relative ai SIC, rimandando ad un successivo post l’approfondimento delle caratteristiche della Centrale Rischi di Banca d’Italia.
-I SIC
Essere segnalati ai SIC come cattivi pagatori comporta, di fatto, per il debitore l’esclusione dal mercato del credito, compresa la possibilità di disporre di una carta di credito o di un libretto degli assegni.
In Italia i SIC sono tre, direttamente finanziati dal sistema di credito: la CRIF di Bologna, la CTC di Milano e l’Experian di Roma.
-Accesso ai dati dei SIC
La disponibilità dei dati dei SIC è riservata a:
banche;
società finanziarie o di leasing;
imprese che, nell’ambito della propria attività commerciale o professionale, concedono dilazioni di pagamento nella fornitura di beni e servizi.
Questi soggetti li consultano ogniqualvolta una persona inoltra una richiesta di finanziamento, che verrà respinta nel caso si riscontrino passati ritardi nei pagamenti. Poiché le informazioni dei SIC sono condivise con tutto il sistema creditizio, rivolgersi ad un altro istituto non serve.
-Tempistiche di segnalazione e conservazione dei dati
Secondo il Codice di Deontologia e buona condotta dei SIC entrato in vigore nel 2005 (il testo è consultabile sul sito Internet del Garante della Privacy), gli istituti di credito possono segnalare ai SIC solo i ritardi superiori alle due rate consecutive, informando il cliente con 15 giorni di preavviso.
La normativa di cui sopra stabilisce anche i tempi massimi di conservazione dei dati nei database dei SIC:
Richieste di credito. Una volta trasmesse ai SIC sono visibili per 6 mesi (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento).
Morosità di due rate (o mesi) poi sanate. L’informazione è conservata per 12 mesi dalla data di regolarizzazione.
Morosità superiori a due rate (o mesi) poi sanate. Sono visibili per 24 mesi dalla data di regolarizzazione.
Morosità mai sanate. Restano visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento.
Informazioni positive (che indicano, cioè, il pieno rispetto del piano di rimborso del finanziamento). Rimangono visibili per 36 mesi dalla cessazione del rapporto o dalla scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date.
Allo scadere dei tempi massimi di conservazione dei dati negativi, i SIC devono procedere alla loro cancellazione automatica.
Ciascun cittadino ha il diritto di accedere gratuitamente ai propri dati personali contenuti nei loro database (Art. 7 l. 196/2003, ex 675/1996) secondo le modalità indicate nei rispettivi siti Internet.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”