NOVITÀ IMPORTANTI RIGUARDO AL RIMBORSO VIAGGI

Abbiamo già parlato delle modalità previste per un eventuale rimborso di viaggi e pernottamenti resi inutilizzabili a causa delle manovre anti-covid, ricordando come l’opzione preferita dalle compagnie sia stato il voucher e tale metodo può sostituire il rimborso economico senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore.
Pur capendo le necessità del settore, questo crea un conflitto fra la vigente normativa europea che prevede, in caso di circostanze straordinarie e inevitabili, la scelta da parte del consumatore di ricevere un rimborso economico pari alla spesa effettuata e l’articolo 88-bis del Decreto Rilancio, che delinea la scelta da parte della compagnia di offrire il voucher in prima istanza invece del rimborso economico, cosa che ha attirato l’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
La Commissione europea ha però avallato l’utilizzo del voucher come forma di rimborso a condizione che i viaggiatori NON siano privati del diritto a un rimborso in denaro. Come già descritto in precedenza i voucher vengono considerati un valido rimborso, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore, ma è recente la notizia invece che il consumatore ha diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.
Si legge infatti nella nota dell’Autorità Garante “[..] Nella propria raccomandazione, anche la Commissione ha ribadito che la direttiva (UE) n 2015/2302, nel disciplinare la possibilità dei consumatori e per il tour operator di cancellare il viaggio, garantisce ai consumatori il diritto ad ottenere il rimborso in denaro di quanto pagato. Pertanto, secondo la Commissione, in tali ipotesi, il professionista può offrire un buono a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro [..]”
Analoga soluzione viene presentata in vari regolamenti europei , dove in caso di cancellazione la compagnia deve offrire al consumatore la possibilità di scelta fra un trasporto alternativo (non potendo essere possibile ora si è optato per il voucher) o il rimborso economico. Nel caso la compagnia decida di offrire il buono la Commissione fa’ presente che “il rimborso mediante buono è possibile tuttavia solo se il passeggero accetta”.
L’altro problema che l’Autorità ha sottolineato è la scarsa protezione dei consumatori nel caso il vettore (la compagnia o il tour operator) risultasse insolvente. Cosa succederebbe se ad esempio, la compagnia aerea fallisse? In questo caso la commissione fa presente che i voucher dovrebbero essere assicurati e non meno importante che se alla scadenza del voucher il consumatore NON ne abbia usufruito egli abbia diritto a un rimborso economico dello stesso.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018”