PACCHETTI TURISTICI NON SEMPRE AFFIDABILI? POSSIAMO CHIEDERE UN RISARCIMENTO PER “DANNO DA VACANZA ROVINATA”

C’è chi parla delle vacanze del 2022 come delle più care degli ultimi 50 anni. In questa marea di rincari ci sarebbe almeno da augurarsi che tutto fili liscio e che ci si possa godere al meglio il meritato relax. Ma, lo sappiamo, il contrattempo è sempre dietro l’angolo e può capitare che non tutto si svolga come avevamo sperato e programmato. Anche in questo caso non tutto è perduto, possiamo infatti chiedere un risarcimento per il cosiddetto danno da vacanza rovinata. Attenzione, però, il danno da vacanza rovinata ha un presupposto ben preciso che bisogna conoscere: sussiste innanzitutto se si è acquistato un pacchetto turistico, se un soggetto o un tour operator ci vende una serie di elementi combinati tra loro: viaggio, vacanza, circuiti tutto compreso, crociere turistiche. Almeno due di questi elementi devono essere stati acquistati in combinazione e venduti a un prezzo forfettario.
In cosa consiste? L’eventualità di “vacanza rovinata” è prevista dal Codice del turismo, all’articolo 46: “Nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano l’oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, allora il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e al concetto dell’irripetibilità dell’occasione perduta”.
In parole semplici, allo sfortunato turista viene risarcito sia il danno patrimoniale che quello morale. Il primo riguarda le spese aggiuntive sostenute per far fronte agli imprevisti sopraggiunti, mentre il secondo riguarda il danno alla possibilità del pieno godimento del proprio tempo libero, di quell’unica occasione di svago e divertimento programmato.
Cosa fare? Per poter ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata occorrerà agire in maniera tempestiva, inoltrando il prima possibile, anche durante la stessa vacanza, un primo reclamo al tour operator, in modo da manifestargli la propria insoddisfazione in maniera urgente, e di offrirgli la possibilità di porvi subito rimedio, qualora riesca.
Nel caso in cui il tour operator non fornisca risposta o fornisca risposta insoddisfacente, entro e non oltre i 10 giorni dal rientro, sarà possibile presentare un reclamo formale, per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, indicando al tour operator l’avvenuto inadempimento e la difformità del servizio rispetto a quello che era stato promesso o pubblicizzato, e domandando il relativo indennizzo.
In tale occasione sarà inoltre utile allegare alla richiesta di indennizzo anche le prove raccolte sui disservizi subiti: fotografie, filmati, testimonianze, potrebbero rappresentare un congruo corredo per rafforzare l’idoneità della propria richiesta.
Una copia della richiesta di indennizzo dovrà essere adeguatamente conservata, unitamente ad altri documenti che potrebbero risultare utili nei successivi passaggi, quali per esempio il contratto di vendita del pacchetto, le ricevute, gli scontrini, le fatture.