Procedure di sovraindebitamento: accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio

Vediamo, nello specifico, quali sono i rimedi proposti dal legislatore con legge n.3/2012:
- Accordo coi creditori;
- Il piano del consumatore;
- La liquidazione del patrimonio.
- L’accordo con i creditori
Può essere proposto dal debitore, mediante il gestore della crisi, e prevede la ristrutturazione del debito
L’accordo di ristrutturazione del debito deve contenere: l’elenco dei creditori e le somme a loro dovute, l’elenco dei beni, gli atti di disposizione effettuati negli ultimi 5 anni, le ultime tre dichiarazioni dei redditi, l’elenco delle spese di sostentamento della famiglia. Il debitore dovrà rivolgersi a un professionista (avvocato o commercialista) per avere l’attestazione di fattibilità del piano. La proposta di accordo dovrà essere presentata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore tramite gli Organismi di Composizione della Crisi. L’accordo deve pervenire a conoscenza di tutti i creditori e si riterrà raggiunto quando si ottiene il consenso di un numero di creditori che rappresenta almeno il 60% dei crediti.
- Il piano del consumatore
A differenza dell’accordo con i creditori non prevede il consenso dei creditori ma la decisione è rimessa all’esclusiva discrezionalità del giudice. Il giudice dovrà valutare se il piano sia soddisfacente o meno.
I creditori potranno contestare comunque, qualora lo ritengano necessario, il piano.
Il giudice dovrà valutare sia la fattibilità del piano, che la meritevolezza del consumatore/debitore ovvero il soggetto sovraindebitato dovrà dimostrare che non abbia concorso a creare la situazione di sovraindebitamento ma che le cause siano dipese da vicende sopravvenute ed estranee.
- La liquidazione del patrimonio
Una procedura alternativa è quella della liquidazione del patrimonio. Questa procedura comporta lo spossessamento dei beni del debitore, ovvero la vendita di tutti i propri beni. Il liquidatore dovrà redigere il programma di liquidazione, depositarlo presso la cancelleria del tribunale e portarlo a conoscenza di debitore e creditori. Terminata la liquidazione si procederà al riparto finale tra i creditori. Questa procedura è destinata ai soggetti non fallibili.