Reclami a banche e finanziarie? Novità positive per i consumatori: potenziato l’ABF, il sistema alternativo di risoluzione delle controversie
L’arbitro Bancario Finanziario è un organismo che rientra nei sistemi di risoluzione alternativa, si occupa di dirimere le liti relative a operazioni e servizi bancari fra consumatori e banche o le finanziarie. Un consumatore può infatti, dopo aver presentato un reclamo alla banca o all’intermediario, richiedere una risoluzione mediante l’arbitro Bancario se, trascorsi 60 giorni, non ha ricevuto alcuna risposta o ha ricevuto una risposta insoddisfacente. Il consumatore può presentare ricorso entro un massimo di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo, entrando in gioco l’Arbitro Bancario che cercherà di dirimere in maniera rapida la questione fra le parti. Da quando è stato istituito, nel 2009, è un ottimo metodo per gestire i contenziosi che si possono venire a creare fra il consumatore e la banca, in maniera rapida ed economica. Così rapida da far aumentare in maniera esponenziale il numero di ricorsi, oberando di lavoro i componenti dei vari collegi giuridici e provocando quindi un imprevisto allungamento della durata dei procedimenti. Il 12 agosto 2020 Banca d’Italia ha pubblicato la nuova versione delle disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, a conclusione di un lungo iter iniziato nel dicembre 2018, quando era stata aperta la pubblica consultazione.
Non è la prima volta che l’Arbitro bancario viene modificato: in passato infatti ha avuto sia un potenziamento dei collegi territoriali (ad oggi sono sette) sia l’introduzione del portale on-line, semplificando l’apertura dei fascicoli. Sono stati cambiamenti positivi, ma dati alla mano, non è ancora abbastanza. Il primo cambiamento messo ora in atto sarà sottolineare una maggior rilevanza del sistema alternativo per le controversie, portando il valore di quest’ultime da 100.000 euro a 200.000 e, sebbene non alleggerisca la quantità di lavoro dell’Arbitro Finanziario, renderà più facile il lavoro per gli avvocati, considerata la confermata assenza di obbligo di assistenza tecnica sia per i ricorrenti che per i resistenti. Anche la competenza per oggetto è stata modificata: non potranno essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
Ci sono anche alcune novità strutturali in seno All’arbitro Bancario: l’istituzione dei vicepresidenti (due a ciascun collegio, per sgravare di lavoro la figura del presidente), la deroga ai singoli collegi nel trattare ricorsi con orientamenti giuridici consolidatie l’attribuzione al presidente del collegio di poteri e prerogative molto rilevanti.
Cambiano anche le spese procedurali: da una parte la spesa del ricorrente rimane invariata (20 euro di contributo), dall’altra la spesa dell’intermediario avrà gradi differenti. Nello specifico si tratta di 200 euro, in caso di accoglimento del ricorso da parte del collegio, 100 euro se l’intermediario adempie alla decisione presidenziale, 400 euro se l’intermediario si appella al collegio avverso la decisione del presidente, 100 euro se l’intermediario aderisce alla proposta conciliativa del presidente. Se è il solo a farlo, non sarà nemmeno tenuto a restituire al ricorrente i venti euro a questi anticipati e 400 euro se il ricorrente aderisce alla proposta del presidente e l’intermediario no.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018”