Sciopero aerei, voli cancellati e forti ritardi: come tutelarsi?
- puoi chiedere il rimborso del prezzo del biglietto (annullando la prenotazione);
- puoi scegliere la “riprotezione”: la compagnia aerea ha l’obbligo di proporti un volo alternativo, allo stesso prezzo del biglietto originario. In tal caso, spetta al viaggiatore scegliere se accettare o meno l’offerta.
Invece, riguardo all’indennizzo in denaro, occorre sapere che la tutela cambia a seconda dei soggetti che scioperano.
Se lo sciopero è del personale della compagnia aerea, allora ti spetta l’indennizzo.
Secondo il regolamento CE 261/2004, la compagnia aerea non è tenuta a pagare se la cancellazione è dovuta a “circostanze eccezionali”, che non rientrano sotto il suo potere di controllo (come, ad es., meteo avverso, problemi tecnici straordinari).
Per la Corte, “eccezionali” sono soltanto quelle circostanze sulle quali la compagnia aerea non ha alcun controllo.
Solo se la compagnia aerea riesce a provare che lo sciopero ci sia stato per eventi del tutto al di fuori della sua capacità di controllo e di gestione aziendale, allora questa potrà essere esonerata dal pagamento.
- per le tratte fino a 1.500 chilometri, 250 euro;
- per le tratte tra 1.500 e 3.200 chilometri, 400 euro;
- per le tratte oltre i 3.500 chilometri, 600 euro.
- se la partenza è tra 7 e 15 giorni e ti è stato offerto un volo alternativo con cui puoi partire non più di due ore prima dell’orario previsto e arrivare a destinazione meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
- se la partenza è tra meno di 7 giorni e ti è stato offerto un volo alternativo con cui puoi partire non più di un’ora prima dell’orario previsto e giungere alla meta finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
- se la partenza è tra più di 15 giorni dall’orario di partenza previsto.
Se invece si tratta di uno sciopero proclamato dal personale di servizio in aeroporto? In questo caso, non spetta niente.
Quanto detto finora vale anche per il risarcimento del danno supplementare, a cui il viaggiatore ha diritto quando ha subito ulteriori danni a causa dello sciopero (ad es., quando, per la mancata riprotezione, il viaggiatore ha dovuto acquistare il biglietto di un’altra compagnia aerea per raggiungere la destinazione finale).
Anche in questo caso, il risarcimento è dovuto solo nel caso di sciopero del personale della compagnia aerea.