Sovraindebitamento – Le fasi della procedura e l’OCC
La procedura di sovraindebitamento si articola in una serie di fasi:
- Raccolta dei documenti: per valutare se il debitore possa accedere alla procedura e se il piano di ristrutturazione dei debiti proposto sia fattibile occorre ricostruire dettagliatamente la “storia del debito”. A tal fine, oltre alla raccolta dei contratti, di eventuali atti giudiziari notificati e delle carte comprovanti le spese sostenute è necessario fornire dati riguardanti la situazione familiare, i redditi percepiti e i beni di proprietà.
- Predisposizione di un piano: la legge 3/2012 prevede differenti procedure, quindi, per prima cosa è necessario scegliere la strategia più adatta al caso concreto dopo un’accurata analisi dei documenti raccolti.
- Nomina del Gestore: il debitore, anche autonomamente, può richiedere all’Organismo di Composizione della Crisi la nomina del Gestore. Solo nella fase successiva è necessaria l’assistenza di un avvocato.
- Deposito del Piano in Tribunale: A seguito della verifica, da parte del Gestore nominato, della sussistenza dei requisiti di legge e della sostenibilità della procedura, il piano viene trasmesso al Tribunale per la valutazione del Giudice.
Il debitore che necessita di attivare una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012 può rivolgersi agli OCC – Organismi di Composizione della Crisi, ovvero enti terzi, pubblici o privati, imparziali ed indipendenti, al fine di far fronte all’eccessiva esposizione debitoria con i propri creditori e di ottenere l’esdebitazione.
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista, “Gestore della crisi”, che, in seguito alla valutazione della documentazione prodotta, assisterà il debitore nel raggiungimento di un accordo che consenta di soddisfare le esigenze di ambo le parti, mediando tra i soggetti coinvolti e predisponendo un piano di rientro credibile e risolutivo.
Oltre al debitore sono coinvolti anche altri soggetti quali i creditori (pubblici e privati) e, in ultima istanza, il Giudice, essendo a lui demandato il compito di omologare o meno la proposta presentata. All’approvazione di una qualsiasi procedura prevista dalla legge salva suicidi (L. 3/2012), attivabile in qualsiasi fase della crisi debitoria, il debitore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto deliberato dal giudice, e solo se rispetterà nei modi di pagamento e tempi previsti, sarà ritenuto libero del debito non pagato.
Progetto SCEGLI CONSAPEVOLE, con contributo L.R. 4/17 – Anno 2023