Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura

Stop a cessione del credito e sconto in fattura del superbonus e delle altre agevolazioni edilizie.
L’intervento del Governo è stato rapido e senza molto preavviso. Il 16 febbraio è stato approvato dall’Esecutivo, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge numero 11/2023.
L’articolo 2 del testo stabilisce il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi relativi al superbonus e alle diverse agevolazioni edilizie a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, oggi, il 17 febbraio 2023.
Tra le misure previste anche il blocco all’acquisto dei crediti d’imposta da parte delle Regioni.
Potranno continuare le cessioni di importi relativi a lavori per cui è già stata presentata la CILA.
L’intervento generalizzato rischia di mandare sottosopra il settore dell’edilizia, con conseguenze su imprese, contribuenti e banche.
In estrema sintesi le misure contenute nel nuovo decreto interessano i seguenti aspetti delle agevolazioni edilizie:
- stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura del superbonus e degli altri bonus edilizi;
- blocco all’acquisto dei crediti da parte delle Regioni;
- esclusione dalla responsabilità solidale degli acquirenti delle somme.
Il blocco delle cessioni del credito e dello sconto in fattura riguarda le cosiddette “prime cessioni”, ovvero i primi passaggi che sarebbero stati effettuati a partire da oggi.
Nel comma 2 dell’articolo 2 del DL numero 11 del 2023 viene fornito l’elenco dei casi a cui non si applica lo “stop”.
Per quanto riguarda il superbonus, si potrà continuare a cedere le somme nei seguenti casi:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13 ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.