Successione di un conto corrente: situazione diverse a seconda dei casi
È innanzitutto necessario premettere che, nel caso di un conto corrente bancario, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme depositate risultanti a suo credito presenti sul conto.
La morte del titolare di un conto corrente produce situazioni diverse a seconda del caso in cui vi sia o non vi sia una cointestazione.
Nel caso di un conto corrente semplice, la morte dell’unico intestatario produce il blocco del conto e di tutti i rapporti in essere con il de cuius, ivi comprese le eventuali deleghe ad operare che perdono la loro efficacia.
Diversa è invece la situazione nel caso di un conto corrente cointestato, perché in questo caso è indispensabile verificare se il conto è stato aperto, da due cointestatari, a firma congiunta oppure a firma disgiunta.
Se il conto è stato aperto a firma congiunta, il cointestatario non può considerarsi unico titolare e, pertanto, il conto corrente deve essere bloccato dall’istituto di credito fino all’identificazione certa degli eredi legittimi che dovranno agire congiuntamente sul conto insieme all’intestatario rimasto in vita.
Se invece il conto è stato aperto a firma disgiunta, ciascuno dei cointestatari può liberamente operare sul conto corrente, per cui il cointestatario rimasto in vita ha la facoltà di operare anche sulla quota teoricamente riferibile al de cuius.
Occorre tenere presente che se il contratto di conto corrente è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate da ciascun intestatario in modo separato con piena liberazione della banca da ogni responsabilità anche nei confronti degli altri cointestatari.
Nel caso di morte di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva, dunque, il diritto di disporre separatamente del rapporto: la possibilità di operare disgiuntamente è riservata anche agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, cioè tutti insieme.
È fondamentale osservare che la banca deve pretendere la partecipazione di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con corrispondenza inviata a mezzo raccomandata (gli eredi si possono, pertanto, opporre alla facoltà di disposizione disgiunta del rapporto, nel caso di morte di uno dei cointestatari).
Solo in questo caso la banca deve pretendere che ogni richiesta sia disposta da tutti i cointestatari, compresi gli eredi, gravando sull’istituto di credito l’obbligo di custodia delle somme depositate e della loro consegna alle persone autorizzate dalla legge secondo le norme sulla successione.
Il rischio è, dunque, rappresentato dal fatto che, in assenza di opposizione, la banca possa consentire ad uno dei cointestatari di poter continuare ad operare sul conto corrente o quantomeno sul 50% delle somme depositate.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”