Telemarketing: il Garante privacy approva il codice di condotta
Le telefonate selvagge, nonostante il Registro delle opposizioni, continuano ad arrivare. Il problema è all’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali che, oltre alla strada delle sanzioni per chi non rispetta le regole, ha approvato un Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling promosso da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori.
Cosa prevede il nuovo codice
Per assicurare il rispetto della normativa privacy “dal contatto al contratto” le società che aderiranno al Codice, si impegneranno ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing. Dovranno in particolare raccogliere consensi specifici per le singole finalità, informare in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati).
Introdotte inoltre regole per contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi. Il Codice di condotta stabilisce infatti che nei contratti stipulati dall’operatore con l’affidatario del servizio dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso. Le società saranno tenute ad effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgessero trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali.
Quando entrerà in vigore
Il Codice acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (Odm) chiamato a verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami, e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.