VACANZE 2022: TRA CANCELLAZIONE E RITARDI DEI VOLI, COME ORIENTARSI?
L’allarme cancellazione voli protagonista dell’estate 2022 sembra non avere fine. C’è da fare però un distinguo importante.
I passeggeri aerei nell’UE godono di un elevato livello di protezione in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di un volo grazie al Regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei.
Il regolamento si applica, indipendentemente dalla compagnia aerea, a tutte le partenze dai Paesi dell’UE, dalla Svizzera, dalla Norvegia e dall’Islanda, ma anche ai voli verso l’UE, la Svizzera, la Norvegia o l’Islanda se i voli sono operati da una compagnia aerea con sede in questi Paesi. Se, invece, a cancellare il volo è una compagnia extra Ue, allora bisogna vedere cosa prevede il contratto di servizio di quel vettore. Le norme, al di fuori dall’Ue, variano infatti da Paese a Paese e spesso anche da vettore a vettore.
In linea generale in caso di cancellazione del volo o di negato imbarco (ad esempio a causa di un volo in overbooking), i passeggeri possono scegliere tra il rimborso completo del biglietto e una nuova prenotazione gratuita su un volo alternativo, non necessariamente della stessa compagnia.
Se i passeggeri scelgono l’imbarco sul primo volo alternativo disponibile, la compagnia aerea deve fornire servizi di assistenza (compresi pasti, bevande e sistemazione in albergo) fino al raggiungimento della destinazione finale. Se, invece, i passeggeri scelgono il rimborso del biglietto perché il viaggio è diventato inutile, il diritto ai servizi di assistenza termina.
Nel caso fossimo stati informati della cancellazione meno di 14 giorni prima della data prevista per la partenza abbiamo anche diritto a un risarcimento, il cui importo dipende dalla distanza: 250 euro, a passeggero, per voli fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli oltre 1.500 chilometri dentro l’Ue e quelli compresi tra 1.501 e 3.500 chilometri, 600 euro per i viaggi oltre i 3.500 chilometri.
Il risarcimento, a differenza del rimborso, prevede tutta una serie di eccezioni o, meglio, di limitazioni. Abbiamo già visto che non è dovuto se si viene informati più di 14 giorni prima della partenza o se l’informazione avviene tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza prevista ma in presenza dell’offerta di un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre 2 ore prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’arrivo originariamente previsto.
E ancora: il risarcimento non è dovuto se la compagnia può provare che la cancellazione deriva da circostanze eccezionali. La più classica è per le condizioni meteorologiche avverse.
Attenzione, c’è un’altra possibilità ancora che limita l’indennizzo: la cancellazione ci viene notificata meno di una settimana prima della partenza prevista ma la compagnia offre un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre 1 ora prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l’arrivo originariamente previsto. Se la compagnia propone un volo alternativo che consente di raggiungere la destinazione finale con un ritardo di 2, 3 o 4 ore, il risarcimento può essere ridotto del 50%.
A proposito di ritardi. Finora abbiamo parlato di cancellazioni, ma anche se la partenza del volo è ritardata si ha diritto — sempre per il Regolamento Ue 261 — all’assistenza, al rimborso e a un volo di ritorno, «a seconda della durata del ritardo e della distanza del volo». Se si arriva a destinazione con un ritardo di oltre 3 ore si ha diritto al risarcimento, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali che la compagnia è tenuta a dimostrare.
Alcuni consigli per cercare di ridurre al minimo i potenziali inconvenienti dovuti a ritardi e cancellazioni.
Chi vuole prenotare i voli online, è bene che lo faccia direttamente sul sito web della compagnia aerea, evitando intermediari; in questi casi, infatti, può essere estremamente difficile ottenere un rimborso o modificare la prenotazione. Meglio avere un referente diretto nel caso in cui qualcosa vada storto. Inoltre, si evitano inutili costi aggiuntivi e complicazioni che spesso comportano le prenotazioni tramite piattaforme online.
Se si devono prendere voli in coincidenza, è importante assicurarsi che tutti i voli siano prenotati con un unico contratto di trasporto. Questo vale anche per i voli di andata e ritorno. Infatti solo nel caso di un unico contratto di trasporto – identificato da un unico numero di prenotazione aerea (PNR) per tutti i voli del viaggio – saranno salvaguardati i propri diritti ai sensi del Regolamento UE sui diritti dei passeggeri.
Ad esempio, se il volo di andata viene cancellato, è possibile richiedere anche il rimborso del volo di ritorno divenuto inutile. Per i voli in coincidenza, la compagnia aerea è tenuta a riprenotare gratuitamente il passeggero in caso abbia perso il volo successivo e a garantire il raggiungimento della destinazione finale. È inoltre possibile imbarcare i bagagli fino all’aeroporto di destinazione finale. Bisogna fare attenzione perché alcuni portali online combinano singoli voli di diverse compagnie aeree, stipulando contratti di trasporto separati con le rispettive compagnie aeree e non informando i passeggeri sui principali svantaggi di questa pratica: Un esempio? in questi casi se si perde una coincidenza bisogna trovare un’alternativa a proprie spese.
Verificare se la compagnia aerea offre tariffe flessibili che possono essere riprenotate se necessario. In caso contrario, è consigliabile prendere in considerazione di stipulare una buona assicurazione di viaggio: l’assicurazione per l’annullamento rimborsa solitamente il prezzo del biglietto in caso di malattia o incidente. È importante verificare se sia coperto anche l‘impedimento della partenza dovuto al Covid-19.
Controlliamo i dettagli del volo sul sito web della compagnia aerea. E’ vero che le compagnie aeree sono tenute a informare i passeggeri di eventuali modifiche. Tuttavia, se i voli sono stati prenotati con intermediari online, a volte queste informazioni non vengono trasmesse se, ad esempio, l’intermediario online non ha inviato i dati di contatto dei passeggeri in questione alla compagnia aerea.
Se possibile, facciamo il check-in online, che è gratuito e non ci costringe a prevedere tempi di attesa aggiuntivi al banco del check-in dell’aeroporto.
In caso di cancellazione o negato imbarco, mi raccomando, contattate la compagnia per verificare la possibilità di un volo alternativo: dovranno essere loro, come abbiamo visto, a prenotarvelo gratuitamente.
In caso di diritti negati, ovviamente, sapete comunque a chi rivolgervi: U.Di.Con., anche per queste problematiche, è sempre al vostro fianco.